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Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 28 pagine

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d. il miglioramento dell’uso da parte degli utenti mediante testi di ausilio e messaggi del sistema;

e. il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai fornitori di prestazioni;

f. la risoluzione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni;

f. la concessione e la gestione dei diritti di accesso agli utenti cantonali;

h. lo svolgimento di corsi di formazione.

Art. 6 Autorità cantonali

1 Le autorità cantonali gestiscono i propri dati e documenti e provvedono affinché i dati inerenti alle persone e alle aziende del loro Cantone siano esatti. Nello specifico gestiscono i dati relativi agli utenti e li trasmettono al servizio specializzato qualora siano necessari per la concessione dei diritti di accesso.

2 Esse concludono accordi di utilizzazione con istituti, laboratori, centri di detenzione di animali da laboratorio e con i membri delle Commissioni per gli esperimenti sugli animali (articolo 34 LPAn). Negli accordi sono previste misure volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica.

Art. 7 Comitato strategico

1 Il comitato strategico è composto da tre rappresentanti dell’UFV e da tre rappresentanti dei Cantoni. Esso è diretto dall’UFV. Per il resto provvede autonomamente alla propria organizzazione.

2Esso fornisce consulenza all’UFV sugli aspetti tecnici della gestione e dell’evoluzione del sistema.

3 Esso può assegnare incarichi al servizio specializzato.

4 Può ricorrere a esperti esterni per la risoluzione di questioni specifiche.

Sezione 3: Struttura e contenuto del sistema d’informazione esperimentazione animale

Art. 8 Struttura del sistema

1Il sistema d’informazione e-sperimentazione animale comprende appositi programmi per:

a. la gestione degli utenti;

b. la gestione dei dati relativi alla formazione e al perfezionamento dei ricercatori;

c. la procedura relativa all’autorizzazione e alla sorveglianza degli esperimenti sugli animali;

d. la procedura relativa all’autorizzazione e alla sorveglianza dei centri di detenzione di animali da laboratorio;