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Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 28 pagine
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d. il miglioramento dell’uso da parte degli utenti mediante testi di ausilio e messaggi del sistema;
e. il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai fornitori di prestazioni;
f. la risoluzione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni;
f. la concessione e la gestione dei diritti di accesso agli utenti cantonali;
h. lo svolgimento di corsi di formazione.
Art. 6 Autorità cantonali
1 Le autorità cantonali gestiscono i propri dati e documenti e provvedono affinché i dati inerenti alle persone e alle aziende del loro Cantone siano esatti. Nello specifico gestiscono i dati relativi agli utenti e li trasmettono al servizio specializzato qualora siano necessari per la concessione dei diritti di accesso.
2 Esse concludono accordi di utilizzazione con istituti, laboratori, centri di detenzione di animali da laboratorio e con i membri delle Commissioni per gli esperimenti sugli animali (articolo 34 LPAn). Negli accordi sono previste misure volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica.
Art. 7 Comitato strategico
1 Il comitato strategico è composto da tre rappresentanti dell’UFV e da tre rappresentanti dei Cantoni. Esso è diretto dall’UFV. Per il resto provvede autonomamente alla propria organizzazione.
2Esso fornisce consulenza all’UFV sugli aspetti tecnici della gestione e dell’evoluzione del sistema.
3 Esso può assegnare incarichi al servizio specializzato.
4 Può ricorrere a esperti esterni per la risoluzione di questioni specifiche.
Sezione 3: Struttura e contenuto del sistema d’informazione esperimentazione animale
Art. 8 Struttura del sistema
1Il sistema d’informazione e-sperimentazione animale comprende appositi programmi per:
a. la gestione degli utenti;
b. la gestione dei dati relativi alla formazione e al perfezionamento dei ricercatori;
c. la procedura relativa all’autorizzazione e alla sorveglianza degli esperimenti sugli animali;
d. la procedura relativa all’autorizzazione e alla sorveglianza dei centri di detenzione di animali da laboratorio;