Progetto
Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 28 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Art. 3 Definizioni
1Si intendono per:
a. istituti e laboratori: unità organizzative all’interno dell’università,
dell’industria o di altri istituti di ricerca che effettuano esperimenti sugli animali;
b. ricercatori: collaboratori di un istituto, di un laboratorio o di un centro di detenzione di animali da laboratorio;
c. n° RIS: numero aziendale secondo l’ordinanza del 30 giugno 19932 sul registro delle imprese e degli stabilimenti.
2 Il termine centro di detenzione di animali da laboratorio è da intendersi secondo la definizione contenuta nell'ordinanza del 23 aprile 20083 sulla protezione degli animali (OPAn).
Sezione 2: Competenze
Art. 4 UFV
1 L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) provvede all’allestimento e alla gestione del sistema d’informazione e-sperimentazione animale.
2 Esso:
a. conclude contratti con i fornitori di prestazioni;
b. conclude accordi di utilizzazione con i Cantoni;
c. emana prescrizioni tecniche per l’utilizzo del sistema;
d. redige il budget annuo e il conto annuale.
3 L’UFV è responsabile del servizio specializzato e del sistema d’informazione esperimentazione animale. Nello specifico adotta le misure necessarie a garantire la gestione economica del sistema e la protezione e sicurezza dei dati.
Art. 5 Servizio specializzato
Al servizio specializzato dell’UFV addetto al sistema d’informazione esperimentazione animale (servizio specializzato) competono:
a. il supporto agli utenti delle autorità cantonali;
b. informazione agli utenti in merito agli aspetti tecnici, alle innovazioni e a eventuali modifiche;
c. gli adeguamenti tecnici e specialistici, le migliorie e le correzioni del sistema d'informazione e-sperimentazione animale;