Progetto

Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 15 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

e. il personale e la persona responsabile dell’esperimento;

f. l’obiettivo dell’esperimento;

g. la metodologia, incluso il calendario delle diverse fasi dell’esperimento e il momento per le valutazioni intermedie ed eventualmente i rapporti intermedi;

h. la durata totale dell’esperimento;

i. gli effetti previsti sul benessere dell’animale compresa la suddivisione del grado di criticità (grado di criticità per ogni fase dell’esperimento o gruppo più grado di criticità globale);

j. la sorveglianza degli animali e i criteri d’interruzione;

k. la valutazione dei risultati dell’esperimento;

l. la motivazione per l’esperimento, la metodologia applicata e il numero di animali utilizzato;

m. la ponderazione degli interessi.

Art. 27 Contenuto delle notifiche degli esperimenti su animali autorizzati

(Art. 145 cpv. 2 OPAn)

1 Le notifiche degli esperimenti su animali autorizzati devono contenere le seguenti indicazioni:

a. le specie animali utilizzate ed eventualmente la loro appartenenza a linee geneticamente modificate o con mutazioni patologiche;

b. il numero degli animali utilizzati per anno civile;

c. la provenienza degli animali;

c. l’aggravio per gli animali;

e. l’utilizzo degli animali al termine dell’esperimento;

f. i risultati e la valutazione dell’esperimento.

2 Le notifiche devono essere inoltrate sia per gli esperimenti condotti sia per quelli non condotti.

Sezione 8: Entrata in vigore

Art. 28

La presente ordinanza entra in vigore il ...

… Ufficio federale di veterinaria:

Hans Wyss