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Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 15 pagine
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a. le persone incaricate della sorveglianza delle linee geneticamente modificate o con mutazioni patologiche:
1. dispongano del tempo necessario alla conduzione dell’esame in maniera rispettosa dell'animale ed esaustiva e alla redazione della relativa documentazione.
2. siano costantemente aggiornate sullo stato delle conoscenze riguardanti il rilevamento dell’aggravio;
3. vengano immediatamente informate delle nuove scoperte sull’aggravio delle linee da valutare.
b. vengano rispettati i principi fissati all’articolo 10.
2 Il catalogo delle caratteristiche da tenere sotto osservazione, elencate all’allegato 4, deve essere integrato per ogni linea con caratteristiche che, a causa del costrutto di DNA, possono essere previste o non escluse.
3 I dati del rilevamento dell’aggravio devono essere costantemente valutati e confrontati con quelli di altri animali aventi lo stesso bagaglio genetico.
4 Onde poter accertare e valutare tempestivamente aggravi delle linee imputabili a una cattiva riproduzione o a mortalità pre-perinatale i dati corrispondenti devono essere costantemente confrontati con quelli di altri animali aventi lo stesso bagaglio genetico.
Art. 12 Rilevamento dell’aggravio per nuove linee o linee non
sufficientemente caratterizzate e per linee con mutazioni patologiche dei piccoli roditori
(art. 124 OPAn)
1 Per nuove linee o linee non sufficientemente caratterizzate di animali geneticamente modificati nonché di animali con mutazioni patologiche, gli animali devono essere controllati durante il trasferimento sulla base delle caratteristiche elencate nell'allegato 4 e, nel frattempo, essere osservati sistematicamente almeno una volta.
2 I cuccioli devono essere controllati entro i primi cinque giorni di vita sulla base delle caratteristiche elencate all’allegato 4 e successivamente controllati e osservati fino allo svezzamento conformemente al capoverso 1.
3 Gli animali devono essere controllati e osservati conformemente ai capoversi 1 e 2 fino alla terza generazione compresa.
4 La linea è dichiarata priva di mutazioni patologiche se sono stati esaminati un totale di 100 animali da almeno tre generazioni senza che si siano rilevati aggravi.
Art. 13 Rilevamento dell’aggravio per le linee prive di mutazioni
patologiche dei piccoli roditori
(art. 124 OPAn)
Il rilevamento dell’aggravio per linee prive di mutazioni patologiche ai sensi dell’articolo 12 capoverso 4 deve essere eseguito una volta al mese, durante il trasferimento degli animali. Questo comprende il controllo, sulla base delle