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Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 15 pagine
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Art. 9 Genotipizzazione
(Art. 120 cpv. 1 e 123 OPAn)
1 Nell’ambito della produzione e dell’allevamento di animali geneticamente modificati devono essere utilizzati, per la genotipizzazione, i seguenti metodi e le loro rispettive combinazioni:
a. Metodi non o poco invasivi quali l’analisi delle urine, dei capelli o della saliva;
b. metodi combinati alla marchiatura degli animali; oppure
c. prelievi del sangue.
2 Le biopsie della coda sono autorizzate esclusivamente in casi specifici dietro motivazione riconducibile all’esperimento. Possono essere amputati al massimo 5 mm della coda.
3 Quali metodi combinati di marchiatura e genotipizzazione per i topi sono autorizzati i seguenti:
a. amputazione della prima falange di una zampa nei primi sette giorni successivi alla nascita; ad ogni animale possono essere amputate al massimo due prime falangi.
b. identificazione tramite perforazione o intaglio dei lobi dopo lo svezzamento.
Sezione 4: Rilevamento e documentazione dell’aggravio e procedura di notifica
Art. 10 Principi del rilevamento dell’aggravio per i piccoli roditori
1 Il rilevamento dell’aggravio deve essere eseguito e documentato in maniera comprensibile per le autorità. Oltre alle osservazioni in cui si rilevano caratteristiche anomale devono essere registrati anche i controlli dai quali non è emerso alcun risultato particolare.
2 La frequenza dei controlli, nonché le eventuali caratteristiche da tenere sotto osservazione elencate all’allegato 4 devono essere costantemente adeguate sulla base dei nuovi risultati scaturiti dalla sorveglianza o dagli esperimenti sugli animali.
3 La dichiarazione che una linea è priva di mutazioni patologiche deve avvenire in maniera oggettiva (art. 12 cpv. 4).
4 Le misure atte alla riduzione dell'aggravio e i criteri d'interruzione devono essere utilizzati senza indugio e il loro utilizzo deve essere documentato.
Art. 11 Esecuzione del rilevamento dell’aggravio per i piccoli roditori
(art. 124 OPAn)
1 Del rilevamento dell’aggravio è responsabile il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio. Quest’ultimo o quest’ultima si assicura in particolare che: