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Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 15 pagine

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Allegato 2 (art. 15 cpv. 2 lett. b, art. 16 cpv. 2 lett. a e art. 19 cpv. 1 lett. a)

Dati scientifici di base

Per le linee da allevamento devono essere segnalati i seguenti dati scientifici di base:

a. la specie animale;

b. il nome della linea;

c. il costrutto di DNA, il riferimento nella banca dati, le indicazioni

bibliografiche, la finalità della linea;

d. il produttore, i metodi di produzione, l’anno di produzione, la classe di

generazione, lo stato dell’allevamento (impiegato, criococonservato);

e. il genotipo, il bagaglio genetico, lo stato igienico.