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Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 15 pagine
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d. gli standard di sorveglianza per l’alimentazione, le gabbie e le stalle;
e. la provenienza, le modificazioni genetiche, la marchiatura e la detenzione delle specie animali;
i metodi di produzione, l’allevamento e la detenzione degli animali geneticamente modificati o delle linee con mutazioni patologiche;
g. la sorveglianza della salute;
h. lo smaltimento dei cadaveri;
i. il piano per i casi d’emergenza;
j. il personale (numero e qualifiche) e la persona responsabile del centro di detenzione;
k. la descrizione dei controlli dell’effettivo di animali, compresa eventualmente la documentazione del rilevamento dell’aggravio.
Art. 25 Contenuto delle notifiche dei centri di detenzione di animali da
laboratorio autorizzati
(Art. 145 cpv. 1 lett. b OPAn)
1 Le notifiche dei centri di detenzione di animali da laboratorio autorizzati deve contenere le indicazioni seguenti:
a. il numero degli animali nati nell’azienda, calcolati al momento dello svezzamento;
b. il numero di animali importati dall’estero.
2 Nelle notifiche il numero degli animali deve essere registrato suddiviso per specie.
3 Le linee con mutazioni patologiche devono essere notificate separatamente, assicurandosi al contempo che sia chiaramente indicato il riferimento alla rispettiva scheda tecnica.
4Le linee geneticamente modificate e prive di mutazioni patologiche possono essere raggruppate per specie.
Art. 26 Contenuto delle domande di autorizzazione di un esperimento su
animali
(Art. 139 cpv. 1 OPAn)
Le domande di autorizzazione di esperimenti su animali devono contenere indicazioni riguardanti:
a. la specie, il numero e la provenienza degli animali che dovrebbero essere utilizzati;
b. l’utilizzo di animali geneticamente modificati o di animali con mutazioni patologiche, ivi compresa la scheda tecnica ai sensi dell’articolo 19 ed eventualmente la decisione giusta l’articolo 127 OPAn;
c. il centro di detenzione di animali da laboratorio autorizzato (indirizzo);
d. i locali, l’infrastruttura e il luogo di esecuzione dell’esperimento;