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Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 15 pagine

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Art. 6 Documentazione

(art. 114 OPAn)

1 L’organizzazione del lavoro nonché le istruzioni per il personale che accudisce gli animali da laboratorio devono essere registrate in modo comprensibile.

2 Nei locali di ricovero deve essere indicato chi è il responsabile, per ogni singolo animale, dell'osservanza delle disposizioni sulla protezione degli animali.

3 La documentazione concernente il rilevamento dell’aggravio e i criteri d’interruzione deve essere a disposizione nei locali di ricovero.

Art. 7 Stato di formazione del personale di laboratorio

(art. 116 OPAn)

Ai sensi dell’articolo 195 OPAn, qualora nei centri di detenzione di animali da laboratorio siano impiegate diverse persone per l’accudimento degli animali, almeno un terzo di queste deve disporre di una formazione professionale per guardiano o guardiana di animali.

Sezione 3: Produzione, allevamento e detenzione di animali geneticamente modificati e animali con mutazioni patologiche nonché il commercio degli stessi

Art. 8 Metodi riconosciuti per la produzione di animali geneticamente

modificati nell’ambito delle autorizzazioni per centri di detenzione di animali da laboratorio

(Art. 142 cpv. 4 OPAn)

1 Un metodo di produzione di animali geneticamente modificati può essere riconosciuto se è ampiamente utilizzato nella pratica ed è, nel confronto con altri metodi, rispettoso degli animali. Sono da considerarsi, a questo proposito, sia gli interventi e le misure eseguiti sia la percentuale di successo e la differenza del numero di animali impiegati.

2 Si considerano metodi riconosciuti i metodi elencati nell’allegato 1 della presente legge.

3 L’esecuzione dei metodi riconosciuti deve avvenire in maniera rispettosa degli animali e in conformità agli standard riconosciuti nella letteratura scientifica.

4 I centri di detenzione di animali da laboratorio presentano alle autorità cantonali competenti in materia di autorizzazione una prova dei risultati contenente le percentuali di successo nell’utilizzo dei metodi riconosciuti. Qualora tale percentuale risultasse insufficiente, il centro di detenzione di animale da laboratorio prende i provvedimenti necessari a migliorarla.