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Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 15 pagine
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caratteristiche elencate all’allegato 4, del cinque per cento degli animali allevati o di almeno 20 animali per ogni generazione.
Art. 14 Rilevamento dell’aggravio per le linee con mutazioni patologiche
accertate o probabili dei piccoli roditori
(art. 124 OPAn)
1 Una linea si intende con mutazioni patologiche probabili se:
a. in diversi animali sono stati rilevati indizi di aggravi riconducibile a una mutazione genetica; oppure
b. la valutazione dei dati ha portato alla luce un tasso di mortalità più elevato o maggiori problemi riproduttivi.
2 Per le linee con mutazioni patologiche probabili si devono adeguare la frequenza dei controlli e la lista delle caratteristiche da tenere sotto osservazione elencate all’allegato 4.
3 Per le linee con mutazioni patologiche si devono fissare in una decisione, sulla base dell’articolo 127 OPAn, l’entità dei controlli e la lista delle caratteristiche da esaminare e da documentare.
Art. 15 Notifica degli aggravi per nuove linee o linee non sufficientemente
caratterizzate dei piccoli roditori
(art. 126 OPAn)
1 Gli aggravi osservati per nuove linee o per linee non sufficientemente caratterizzate dei piccoli roditori devono essere notificati presso le autorità cantonali competenti in materia di autorizzazione.
2 La notifica deve contenere le indicazioni seguenti:
a. la descrizione precisa, in sede di riassunto del rilevamento dell’aggravio, degli aggravi osservati ;
b. i dati scientifici di base giusta l’allegato 2;
c. le ulteriori osservazioni previste;
d. le misure di riduzione dell’aggravio previste o introdotte e relativi effetti attesi.
3 La notifica deve essere presentata entro due settimane mediante il sistema esperimentazione animale.
4 Qualora sulla base dei rilevamenti dell’aggravio i risultati fossero confermati, la notifica deve essere inoltrata seguendo le indicazioni di cui all’articolo 16. Le autorità devono essere informate anche in caso di mancata conferma dei risultati iniziali.