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Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 15 pagine
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Art. 16 Notifica di linee con mutazioni patologiche dei piccoli roditori
(art. 126 OPAn)
1 La notifica di una linea con mutazioni patologiche deve avvenire al più tardi al termine del controllo di 100 animali differenziati ai sensi dell'articolo 14.
2 La notifica deve contenere le indicazioni seguenti:
a. i dati scientifici di base giusta l’allegato 2;
b. un programma di osservazione concreto e i risultati del rilevamento dell’aggravio, livelli di sofferenza compresi;
c. le misure di riduzione dell’aggravio da attuare e i relativi effetti;
d. la ponderazione degli interessi tra gli aggravi rilevati per gli animali e il potenziale vantaggio per la ricerca, la terapia o la diagnosi e la probabilità che tale vantaggio possa essere ottenuto.
e. la portata prevista dell’allevamento nonché il numero di animali considerato da utilizzare nell’esperimento.
3 La notifica deve essere presentata mediante il sistema e-sperimentazione animale.
Art. 17 Rilevamento dell’aggravio per i pesci
(art. 124 OPAn)
1 Nel caso dei pesci il rilevamento dell'aggravio prevede:
a. l’osservazione del comportamento natatorio e di quello del branco;
b. il risultato del processo riproduttivo e la riuscita della schiusa delle uova;
c. il controllo generale della situazione;
d. l’esame ai fini di rilevare eventuali sintomi clinici;
e. l’esame ai fini di rilevare eventuali modificazioni morfologiche;
2 Onde poter accertare e valutare tempestivamente aggravi delle linee imputabili a una cattiva riproduzione o a ridotta riuscita della schiusa delle uova, i dati corrispondenti devono essere costantemente confrontati con quelli di altri animali aventi lo stesso bagaglio genetico.
Art. 18 Procedura di notifica per linee di pesci con mutazioni patologiche
(art. 126 OPAn)
La notifica di una linea con mutazioni patologiche deve essere presentata mediante il sistema d’informazione e-sperimentazione animale. Detta notifica deve riportare le informazioni di cui all’articolo 126 capoverso 2 OPAn.
Art. 19 Scheda tecnica per linee geneticamente modificate e animali con
mutazioni patologiche
(art. 124 OPAn)
1 Le informazioni più importanti su una linea devono essere riportate in un documento riassuntivo sulla caratterizzazione delle linee animali geneticamente