Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 15 pagine

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Indagine conoscitiva OGEA (febbraio-aprile 2009)

Art. 11 Accesso ai dati di base mediante procedura di richiamo

I delegati alla protezione degli animali dovrebbero essere menzionati espressamente agli articoli 11 e 12 come beneficiari del diritto di accesso (AG, BS, FR, KTAG, ZH, ASVC).

A questo proposito, l’AFTM spiega approfonditamente le ragioni per cui le restrizioni in materia di diritti d’accesso di cui agli articoli 11 e 12 sarebbero inaccettabili:

 analogamente a quanto avviene per gli studi clinici, gli esperimenti sugli animali dovrebbero essere notificati pubblicamente prima del loro inizio (registro pubblico degli studi).

Successivamente occorrerebbe pubblicare i risultati di tutti gli studi, anche quando i loro risultati non corrispondono alle aspettative dei ricercatori. In questo modo si potrebbero evitare i doppioni; i dati relativi al numero di esperimenti sugli animali necessari sarebbero

confrontabili e, di conseguenza, questi ultimi potrebbero essere ridotti;

 desta perplessità soprattutto il fatto che al momento della valutazione circa l’indispensabilità delle sperimentazioni, le autorità cantonali e i membri delle commissioni non possano

accedere alla totalità degli studi;

 anche i ricercatori dovrebbero poter verificare se l’attuazione di progetti simili ai loro è già prevista presso altri istituti;

 occorrerebbe tenere in considerazione la legge sulla trasparenza, in vigore dal 2006, che si prefigge di promuovere la trasparenza dell’amministrazione nei confronti del pubblico. Inoltre, numerosi esperimenti sugli animali beneficerebbero di finanziamenti pubblici (Fondo nazionale per la ricerca scientifica, università, ecc.) e, per questa ragione, i cittadini avrebbero il diritto di essere informati sugli esperimenti svolti grazie al loro contributo finanziario;

 si ritiene che, in fondo, l’ammissibilità degli esperimenti sugli animali – per quanto attiene al loro numero e alla loro gravità – dovrebbe essere stabilita dalla società intera, mediante il voto e l’emanazione di atti normativi. Perciò, affinché il pubblico possa formarsi un’opinione al riguardo, è necessario che i dati relativi agli esperimenti sugli animali in corso siano resi

accessibili.

Anche la LSCV chiede maggior trasparenza, argomentando ampiamente la sua richiesta:

 il pubblico dovrebbe avere accesso ai dati relativi a tutti gli esperimenti finanziati con soldi pubblici o svolti da istituti pubblici; ciò dovrebbe valere anche per gli esperimenti di valutazione tossicologica e quelli volti ad accertare la presenza di effetti secondari;

 questi dati includerebbero tutte le indicazioni fornite nella domanda e nell’autorizzazione; al momento della pubblicazione, occorrerebbe escludere i dati personali e tenere conto degli interessi dei ricercatori;

 considerato che molte informazioni concernenti i progetti di ricerca interessati sono allo stato attuale sono già accessibili al pubblico (presso gli istituti, il FNS, ecc.) una drastica limitazione dell’accesso non costituirebbe un imperativo assoluto. Inoltre, la pubblicazione dei dati

dovrebbe essere un obiettivo dei ricercatori;

 a maggior ragione, occorrerebbe applicare la legge sulla trasparenza nel caso di esperimenti sugli animali finanziati con soldi pubblici;

 la trasparenza sarebbe inoltre necessaria al fine di stabilire l’indispensabilità degli esperimenti e di evitare la ripetuta autorizzazione di esperimenti identici;

 anche secondo i principi e le direttive in materia di etica della sperimentazione animale adottati dall’Accademia svizzera delle scienze mediche ASSM e dall’Accademia svizzera di scienze naturali SC NAT, i ricercatori sarebbero tenuti ad operare con trasparenza.

Non essendo necessario ai membri delle commissioni, l’accesso ai dati personali dovrebbe essere limitato (HLR). Per ragioni di sicurezza, i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali non dovrebbero avere alcun accesso al sistema (NE).