Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 15 pagine
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Indagine conoscitiva OGEA (febbraio-aprile 2009)
Art. 12 Accesso ad altri dati con la procedura di richiamo
Cfr. le note relative all'articolo 11.
Richiesta di un capoverso aggiuntivo, relativo all’informazione del pubblico: gli utenti della banca dati accessibile al pubblico avrebbero il diritto di consultare i dati informativi di particolare interesse pubblico (diritto di consultare dati relativi all’esecuzione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera b), nonché i dati che l’UFV mette loro a disposizione (AFR, CRF, PNSBNS, PSA, TIR, TSCHBB).
Art. 13 Interfaccia
Alla luce dei rischi a cui sarebbero soggetti tutti gli utenti, occorrerebbe definire i requisiti che
un’interfaccia dati deve soddisfare per poter essere considerata sicura (GR, ZH, ASVC).
3.5 Sezione 5: Comunicazione di dati
Art. 14 Comunicazione di dati personali a terzi
Mancano le basi giuridiche della comunicazione di dati a terzi (PFL, RESAL, SGV).
Art. 15 Pubblicazione di dati
Viene richiesto un capoverso aggiuntivo per i dati informativi di interesse pubblico secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera c (CRF, PNSBNS, PSA, TSCHBB).
Un nuovo articolo dovrebbe disciplinare la competenza in materia di trasmissione di informazioni ai responsabili della biosicurezza, poiché soprattutto i centri di detenzione di animali da laboratorio sottostanno anche a disposizioni relative alla biosicurezza (ZH).
3.6 Sezione 6: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione
Art. 16 Protezione dei dati
L’ordinanza dovrebbe indicare i contenuti minimi del regolamento per il trattamento dei dati, emanato allo scopo di garantire la protezione dei dati. In particolare riguardo al sistema d’informazione,
occorrerebbe definire anche quali misure siano applicabili in caso di infrazioni (GR, ZH, ASVC).
Art. 17 Diritti delle persone coinvolte
Si chiede l’aggiunta di una frase finale integrativa: le autorità si comunicano reciprocamente le informazioni relative alle domande pervenute (GR, ZH, ASVC).
Art. 18 Rettifica di dati
[Nessuna nota di commento].
Art. 19 Sicurezza informatica
Cpv. 3:
Nuova proposta: i Cantoni provvedono alla sicurezza informatica per quanto concerne le autorità cantonali e i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali. Si accertano che gli accordi di utilizzazione conclusi con gli istituti e i laboratori contemplino disposizioni in materia di sicurezza del sistema (GR, ZH, ASVC). Anche NOV invita a menzionare esplicitamente la sicurezza informatica in relazione alle commissioni per gli esperimenti sugli animali, poiché queste ultime