Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 15 pagine

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Indagine conoscitiva OGEA (febbraio-aprile 2009)

3.3 Sezione 3: Struttura e contenuto del sistema d’informazione e-sperimentazione animale

Art. 8 Struttura del sistema d’informazione e-sperimentazione animale

Cpv. 1:

lett. d: … e alla sorveglianza dei centri di detenzione degli animali da laboratorio, nonché

all’autorizzazione semplificata necessaria per la produzione di animali geneticamente

modificati mediante metodi riconosciuti (GR, ZH, ASVC);

lett. e: … la procedura relativa alla notifica di linee e ceppi animali con mutazioni patologiche (GR,

ZH, ASVC);

Nuovo: integrare il capoverso in modo da consentire l’accesso del pubblico alla procedura di richiamo e al sistema d’informazione (AFR, CRF, PNSBNS, PSA, TIR, TSCHBB).

Cpv. 2:

Per ragioni di sicurezza, occorrerebbe rinunciare alla possibilità di collegamenti con banche dati esterne (PFL, RESAL, SGV).

Art. 9 Contenuto del sistema d’informazione e-sperimentazione animale

Cpv. 1:

Sarebbe necessario integrare il testo della lettera b affinché esso comprenda i dati relativi alla

formazione e alla formazione continua dei ricercatori nonché i dati concernenti le decisioni inerenti all’ammissibilità delle linee e dei ceppi animali con mutazioni patologiche (GR, ZH, ASVC).

Occorrerebbe aggiungere una lettera inerente ai «dati informativi», ovvero dati, rapporti, statistiche sempre accessibili al pubblico: si tratterebbe di dati relativi all’esecuzione secondo l’articolo 9

capoverso 1 lettera b (non dei dati di base di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera a) ottenibili nel quadro della gestione della banca dati centrale sulla sperimentazione animale (AFR, CRF, PNSBNS, PSA, TIR, TSCHBB).

3.4 Sezione 4: Accesso al sistema d’informazione e-sperimentazione animale

Art. 10 Concessione dei diritti di accesso

Cpv.2:

Sarebbe necessario definire in modo chiaro le modalità procedurali e le responsabilità nei rapporti tra Cantoni e servizio specializzato (GR, ZH, ASVC).

Il capoverso 2 andrebbe stralciato oppure formulato in modo da escludere che il servizio specializzato possa allargare la cerchia di utenti senza disporre delle necessarie basi giuridiche (ETHR).

Cpv.3:

L’ordinanza dovrebbe indicare i contenuti minimi degli accordi di utilizzazione (GR, ZH, ASVC).

In relazione alla richiesta di un accesso generale del pubblico ad alcune parti della banca dati si propone di concedere il diritto di accesso, agli utenti della banca dati accessibile al pubblico, senza esigere la presentazione di una domanda. Gli accordi di utilizzazione dovrebbero invece essere conclusi soltanto con gli utenti attivi (AFR, CRF, PNSBNS, PSA, TIR, TSCHBB).