Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 15 pagine
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Indagine conoscitiva OGEA (febbraio-aprile 2009)
sarebbero particolarmente soggette a rischi.
Un capoverso aggiuntivo dovrebbe indicare le possibili misure in caso di infrazioni (GR, ZH, ASVC).
Art. 20 Archiviazione e cancellazione dei dati
Un termine di conservazione di tre anni sarebbe sufficiente (PFL, RESAL, SGV).
3.7 Sezione 7: Tasse e costi
Art. 21 Tasse
Le integrazioni con adeguamenti dovrebbero essere fondate e godere dell’approvazione della
maggioranza dei Cantoni interessati (GE).
Art. 22 Costi per richieste specifiche dei Cantoni
In effetti si tratterebbe di prestazioni di servizi e non di richieste (TI).
3.8 Sezione 8: Disposizioni finali
[Nessuna nota di commento].
3.9 Allegato 1: Contenuto del sistema d’informazione e-sperimentazione animale e diritti di accesso
Soprattutto da parte dei Cantoni sono giunte numerose proposte di modifiche correttive ed integrative concernenti singoli aspetti (AG, BL, BS, FR, GR, ZG, ZH, ASVC):
chiarimento del ruolo dei delegati alla protezione degli animali;
accesso dell’UFV alle richieste della commissione;
accesso delle autorità cantonali agli appunti di lavoro dei membri delle commissioni;
nuovo ruolo degli addetti alla biosicurezza;
messa in discussione del diritto di ricorso dell’UFV in materia di autorizzazioni alla detenzione di animali da laboratorio;
chiara descrizione delle autorizzazioni semplificate per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti ai sensi dell’articolo 142 OPAn.
Inoltre, anche per quanto attiene all’allegato vengono ribadite le richieste relative all’accessibilità dei dati da parte del pubblico (AFR, CRF, PNSBNS, PSA, TIR, TSCHBB).
3.10 Allegato 2: Modifica del diritto vigente
3.10.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali
[Nessuna nota di commento].