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Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 6 pagine

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Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia e del trasporto di autoveicoli accompagnati RU 2009

4 L’offerta deve designare in modo particolare i trasporti commissionati anche dal Cantone. Occorre indicare il corrispondente importo del sussidio del Cantone.

Art. 15 Bando pubblico per il trasporto di autocarri accompagnati

L’UFT può indire un bando pubblico per determinate prestazioni nel trasporto di autocarri accompagnati se sono previste importanti modifiche o nessuna offerta adempie le condizioni.

Art. 16 Convenzione

1 Se la Confederazione accetta un’offerta, conclude una convenzione con il fornitore di prestazioni. La convenzione stabilisce l’offerta ordinata, l’indennità e il piano delle prestazioni.

2 L’UFT è il servizio federale competente per la convenzione.

Art. 17 Contabilità e comunicazione dei dati

1 Il fornitore di prestazioni tiene un proprio conto settoriale per il traffico combinato e il traffico a carro completo isolato. Per il resto, alla presentazione dei conti si applica l’ordinanza del DATEC del 18 dicembre 19954 sulla contabilità delle imprese concessionarie, per quanto la convenzione la dichiari applicabile.

2 Il fornitore di prestazioni comunica all’UFT i dati necessari per il calcolo dell’indennità relativi alla fornitura e alla qualità delle prestazioni.

3 In caso di ripetuta inosservanza della qualità convenuta, l’UFT può ridurre l’indennità.

Sezione 4: Contributi d’investimento e d’esercizio per il trasporto di autoveicoli accompagnati

Art. 18 Autoveicoli accompagnati

La Confederazione versa contributi d’investimento e d’esercizio per promuovere il trasporto di autoveicoli accompagnati. La procedura di ordinazione e di indennizzo è retta dall’ordinanza del........5 sull’indennità per il trasporto regionale di viaggiatori.

4 RS 742.221

5 RS............