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Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 6 pagine

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Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia e del trasporto di autoveicoli accompagnati RU 2009

Sezione 2: Contributi d’investimento a favore del traffico combinato

Art. 3 Principi

1 La Confederazione può concedere alle imprese ferroviarie ed ai terzi che ne fanno domanda contributi d’investimento per promuovere il traffico combinato.

2 I contributi d’investimento a favore del traffico combinato sono attribuiti nell’ambito di un programma pluriennale.

3 D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni fissa il programma pluriennale in base ai bisogni d’investimento rilevati dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT) e tenendo conto delle priorità in termini di politica dei trasporti e di protezione dell’ambiente.

Art. 4 Condizioni

1 I contributi d’investimento a favore del traffico combinato possono essere versati per:

a. la costruzione, l’acquisto, il rinnovo e l’ampliamento di costruzioni, impianti e attrezzature per il trasbordo tra i diversi mezzi di trasporto;

b. l’ampliamento degli impianti ferroviari per il traffico combinato;

c. l’acquisto di veicoli ferroviari per il traffico combinato;

d. gli altri investimenti che contribuiscono in modo determinante a facilitare e a promuovere il traffico combinato.

2 Se può servire gli interessi della Svizzera in materia di politica dei trasporti e dell’ambiente, possono essere accordati anche contributi per la costruzione di impianti ubicati all’estero.

3 I contributi d’investimento sono accordati solo se il richiedente:

a. partecipa all’investimento con mezzi propri;

b. accorda a tutti gli utenti un accesso senza discriminazioni.

Art. 5 Costi imputabili

1 Sono imputabili i costi di progettazione e di preparazione, i costi di costruzione, accessori o meno, e le spese per equipaggiamenti ferroviari fissi. Se i costi globali o talune parti di essi superano l’importo usuale per progetti analoghi, i costi imputabili possono essere decurtati conseguentemente.

2 Non sono imputabili:

a. i costi del capitale e le indennità versate alle autorità e alle commissioni;

b. i costi per gli elementi che non servono direttamente al trasporto ferroviario o al trasbordo tra i diversi mezzi di trasporto.

3 L’UFT determina in ciascun caso i costi imputabili.