Progetto
Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 6 pagine
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Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia e del trasporto di autoveicoli accompagnati RU 2009
Art. 6 Calcolo dei contributi
1 Per calcolare i contributi, l’UFT tiene conto dell’interesse che il progetto presenta in termini di politica dei trasporti e di protezione dell’ambiente, come pure del grado di autonomia finanziaria.
2 Se l’autonomia finanziaria non può essere determinata, l’UFT considera l’ammontare dei costi imputabili e il volume dei trasporti prevedibile.
3 I contributi inferiori a 30 000 franchi non sono versati (Art. 6 cpv. 2 LUMin).
Art. 7 Domanda
1 La domanda di contributi è presentata all’UFT in duplice esemplare.
2 La domanda contiene:
a. nel caso di costruzioni: il progetto e il preventivo dei costi;
b. nel caso di acquisti: le offerte con i documenti usuali;
c. un calcolo di redditività unitamente a un piano pluriennale.
3 Se necessario, l’UFT può esigere ulteriori documenti.
Art. 8 Contributi e prestiti
1 Per costruzioni, impianti e attrezzature possono essere concessi contributi a fondo perso o prestiti a interesse di favore. Per l’acquisto di veicoli ferroviari sono concessi prestiti a interesse di favore.
2 Il beneficiario deve garantire i prestiti per le costruzioni, gli impianti e le relative attrezzature con un pegno immobiliare o una garanzia bancaria. Esso deve rimunerare i prestiti se la sua situazione di reddito lo permette.
3 L’UFT determina di caso in caso la suddivisione in contributi a fondo perso e in prestiti secondo criteri di politica dei trasporti e di protezione dell’ambiente.
4 Dopo aver esaminato la domanda, l’UFT assegna i contributi o prestiti mediante decisione. Se l’aiuto finanziario supera i 3 milioni di franchi, l’UFT agisce d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.
Art. 9 Elenco
L’UFT tiene un elenco dei contributi e dei prestiti assegnati. In tale elenco attesta in particolare gli impegni finanziari e le scadenze tenendo conto del rincaro presumibile.
Art. 10 Versamento
1 L’UFT ordina il versamento dell’aiuto finanziario dopo aver esaminato il conto finale.