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Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 6 pagine

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Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia e del trasporto di autoveicoli accompagnati RU 2009

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 29 giugno 19886 sul traffico combinato è abrogata.

Art. 20 Contributo federale destinato a ridurre il prezzo del tracciato

Il gestore dell’infrastruttura che, entro il 31 dicembre 2010, riduce il prezzo del tracciato calcolato in virtù dell’ordinanza del 25 novembre 19987 sull’accesso alla rete ferroviaria riceve dalla Confederazione un contributo equivalente all’ammontare della riduzione.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6RU 1988 1216, 1989 69, 1993 60, 2914, 1999 694, 2000 211

7 RS 742.122