Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 47 pagine
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nuova LSCPT, è l'equivalente nella PPM181 dell'articolo 274 capoverso 4 lettera d CPP182.
Art. 70b
Il commento all'articolo 271 capoversi 1 e 2 CPP183 si applica per analogia all'articolo 70b capoversi 1 e 2, nuove disposizioni introdotte dal CPP184. Il rinvio all'articolo 75 lettere a e c nell'articolo 70b capoverso 3, anch'esso una disposizione introdotta dal CPP185, è rimpiazzato dal rinvio all'articolo 75 lettera b, cui corrispondono gli articoli 170-173 CPP186 menzionati nell'articolo 271 CPP. Va pertanto tracciato un parallelismo tra quest'ultimo e l'articolo 70b.
Art. 70d cpv. 3
L'articolo 70d capoverso 3, una disposizione introdotta dal CPP187, estende da sei a dodici mesi il periodo per il quale i cosiddetti dati secondari possono essere richiesti con effetto retroattivo. Questa estensione mira a un perseguimento più efficace dei reati e ha come corollario l'estensione della durata di conservazione dei dati secondari (art. 19 cpv. 2 e art. 23 AP). Per ulteriori dettagli si rimanda al numero 1.4.5.
Art. 70e cpv. 4 lett. c e d (nuove)
L'articolo 70e capoverso 4 lettera c rinvia al metodo di sorveglianza di cui all'articolo 70abisPPM188, una disposizione introdotta dalla nuova LSCPT. Le peculiarità di tale metodo (cfr. commento all'art. 70abisPPM189) richiedono l’esplicita autorizzazione del giudice dei provvedimenti coercitivi come previsto dalla presente disposizione.
L'articolo 70e capoverso 4 lettera d rinvia al metodo di sorveglianza di cui all'articolo 70abisPPM190, una disposizione introdotta dalla nuova LSCPT. Le peculiarità di tale metodo (cfr. commento all'art. 70aterPPM191) richiedono l’esplicita autorizzazione del giudice dei provvedimenti coercitivi come previsto dalla presente disposizione.
Legge del 30 aprile 1997192 sulle telecomunicazioni
Art. 6a Blocco dell'accesso ai servizi di telecomunicazione (nuovo)
L'articolo 6a impone espressamente ai fornitori di servizi di telecomunicazione di bloccare l'accesso alla telefonia mobile e a Internet in presenza delle condizioni
181 RS 322.1
182 RS ... (FF 2007 6327)
183 RS ... (FF 2007 6327)
184 RS ... (FF 2007 6327)
185 RS ... (FF 2007 6327)
186 RS ... (FF 2007 6327)
187 RS ... (FF 2007 6327)
188 RS 322.1
189 RS 322.1
190 RS 322.1
191 RS 322.1
192 RS 784.10