Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 47 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo

LSCPT (art. 2 cpv. 1 AP) nell'attuare la sorveglianza prevista dall'articolo 270bis sono inseriti nella nuova LSCPT all'articolo 21 capoverso 4 AP.

Questo meccanismo di sorveglianza consente di accedere a tutto il sistema informatico in cui è installato il programma informatico e dunque anche a dati che non rientrano nei motivi che giustificano la sorveglianza, quali per esempio corrispondenza, foto o filmati facenti parte della sfera privata o intima. Per evitare che vengano consultati dati non pertinenti, l'ultimo periodo del capoverso 1 esige che il pubblico ministero indichi il tipo di dati che desidera ottenere per mezzo della sorveglianza ordinata.

Occorre sottolineare che, considerate le caratteristiche esposte, tale metodo di sorveglianza è sussidiario ad altre misure di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Ciò si giustifica per il fatto che tale metodo è più invasivo rispetto alle altre misure di sorveglianza. Il ricorso a tale metodo di sorveglianza è quindi possibile soltanto a condizioni supplementari severe (rispetto a quelle menzionate all’articolo 269 del CPP156), ossia se le altre misure di sorveglianza adottate non hanno avuto successo oppure se non avrebbero alcuna possibilità di successo o renderebbero la sorveglianza troppo difficile. L’esistenza di queste condizioni dovrà essere verificata dall’autorità abilitata ad autorizzare la sorveglianza (cpv. 2 e art. 274 CPP157). Occorre inoltre ricordare che il ricorso alle altre misure di sorveglianza è già sussidiario rispetto alle misure d’istruzione tradizionali (art. 269 cpv. 1 lett. c CPP158), il che conferisce un carattere di «duplice sussidiarietà» al metodo di sorveglianza previsto dall’articolo 270bis rispetto a dette misure d’istruzione tradizionali. Quanto illustrato permette di garantire che il metodo di sorveglianza in questione sarà utilizzato soltanto se effettivamente necessario. A tal fine non è invece necessario limitare l’uso di tale metodo di sorveglianza a un catalogo di reati più ristretto rispetto a quello dell’articolo 269 capoverso 2 CPP159. Infatti, tutti i reati menzionati in detto articolo possono, in un caso concreto, presentare una gravità che giustifica il ricorso a tale metodo di sorveglianza. Inoltre l’articolo 269 capoverso 1 lettera b CPP160 richiede già che il reato presenti una gravità particolare per poter ricorrere a una misura di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni, il che vale in particolare anche per il metodo di sorveglianza in questione.

La persona nel cui sistema informatico vengono installati uno o più programmi informatici al fine di permettere la sorveglianza ordinata sarà avvertita dell'installazione di tale/i programma/i secondo l'articolo 279 CPP161.

Il capoverso 2 prevede che, come tutte le misure di sorveglianza ordinate, anche quella di cui al capoverso 1 sia soggetta all'autorizzazione del giudice dei provvedimenti coercitivi. Le peculiarità del metodo di sorveglianza in questione richiedono, inoltre, l’esplicita autorizzazione del giudice dei provvedimenti coercitivi conformemente all'articolo 274 capoverso 4 lettera c CPP162 (nuova disposizione introdotta dalla nuova LSCPT).

156 RS ... (FF 2007 6327)

157 RS ... (FF 2007 6327)

158 RS ... (FF 2007 6327)

159 RS ... (FF 2007 6327)

160 RS ... (FF 2007 6327)

161 RS ... (FF 2007 6327)

162 RS ... (FF 2007 6327)