Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 47 pagine

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Art. 270terImpiego di dispositivi di localizzazione (nuovo)

Il capoverso 1 costituisce la base legale esplicita per l'impiego, da parte della polizia e su ordine del pubblico ministero, di dispositivi particolari al fine di garantire la sicurezza pubblica. Questi dispositivi servono a individuare dati specifici che consentono di identificare l'apparecchio di telefonia mobile utilizzato, come per esempio, il numero d'identificazione internazionale dell'apparecchio (numero IMEI) o il numero della scheda d'identificazione dell'utente (numero SIM), e per localizzare gli apparecchi di telefonia mobile.

L'«IMSI-catcher» è un particolare dispositivo che rientra tra quelli previsti dal capoverso 1 e permette di simulare l'interazione tra la stazione di riferimento di una rete di telefonia mobile e gli apparecchi di telefonia mobile che si trovano all'interno del suo campo. Gli apparecchi notificano la loro presenza all'«IMSI-catcher» ed eseguono la procedura di identificazione come farebbero con qualsiasi altra stazione di riferimento. In questo modo è possibile individuare il numero d'identificazione internazionale dell'utente (numero IMSI) fino ad allora sconosciuto.

Il Servizio e i fornitori di servizi di telecomunicazione non assumono rispettivamente né compiti né obblighi particolari nell'attuazione di tale metodo di sorveglianza, il quale va distinto in particolare dalla sorveglianza volta a ottenere dai fornitori di servizi di telecomunicazione i dati relativi alle chiamate di telefonia mobile transitate, in un determinato lasso di tempo, attraverso le loro antenne, che coprono un luogo delimitato da determinate coordinate geografiche e che possono dunque servire a localizzare un telefono cellulare e la persona che lo utilizza. Viste le peculiarità del metodo di sorveglianza previsto dall'articolo 270ter, il suo impiego non va disciplinato nella nuova LSCPT, ma nel CPP163.

I dispositivi di cui al capoverso 1, utilizzati dalla polizia, possono interferire con le telecomunicazioni. Il capoverso 1 prevede quindi che non sono ammessi senza previa autorizzazione dell'Ufficio federale delle comunicazioni, che si fonda sull'articolo 32a LTC164 e sull'articolo 49 e seguenti dell'ordinanza del 9 marzo 2007165 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione. In pratica, per ottenere l'autorizzazione, l'autorità che desidera utilizzare un dispositivo di cui al capoverso 1 deve presentare una domanda all'Ufficio federale delle comunicazioni, indicando i parametri tecnici del dispositivo. L’Ufficio decide se sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione e in particolare se l'utilizzo del dispositivo non leda eccessivamente, in termini di efficacia delle telecomunicazioni, altri interessi pubblici o di terzi. L'Ufficio valuta il pericolo di interferenze nelle telecomunicazioni e in particolare nelle reti di telefonia mobile dovute all'impiego del dispositivo in questione. Una volta ottenuta l'autorizzazione, il dispositivo può essere utilizzato nell'ambito della sorveglianza senza che l'Ufficio debba rinnovare l'autorizzazione per ogni nuova sorveglianza.

Il capoverso 2 prevede che, come tutte le misure di sorveglianza disposte, anche quella specificata nel capoverso 1 debba essere soggetta all'autorizzazione del giudice dei provvedimenti coercitivi. Le peculiarità del metodo di sorveglianza richiedono, inoltre, l’espressa autorizzazione del giudice dei provvedimenti coercitivi con-

163 RS ... (FF 2007 6327)

164 RS 784.10

165 RS 784.102.1