Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 47 pagine
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formemente all'articolo 274 capoverso 4 lettera c CPP166 (nuova disposizione introdotta dalla nuova LSCPT).
Art. 271 cpv. 1 e 2
I capoversi 1 e 2 dell’articolo 271 sono stati riformulati.
Il capoverso 1 si ispira al capoverso 1 in vigore. Per ragioni di chiarezza, tuttavia, in considerazione del funzionamento dell'attuale sistema gestito dal Servizio, il primo periodo del capoverso 1 in vigore è stato integrato in modo da stabilire esplicitamente che, nel caso di cui al capoverso 1 e al fine di salvaguardare il segreto professionale, le autorità inquirenti non possono accedere direttamente alle informazioni raccolte nell'ambito della sorveglianza effettuata, contrariamente a quanto avviene di norma. Dunque è solo dopo la cernita dei dati prevista dal capoverso 1 che le autorità inquirenti possono venire a conoscenza delle informazioni che non sono state scartate. Ovviamente, la necessità di una cernita implica che la sorveglianza non può essere effettuata avvalendosi di un collegamento diretto (cfr. commento relativo al cpv. 2).
Il capoverso 2 riprende in sostanza l'attuale capoverso 2. Spiega tuttavia il caso previsto da quest'ultimo da un altro punto di vista più logico, poiché il capoverso 2 deve essere considerato come un'eccezione rispetto al capoverso 1, che sancisce il principio della necessità della cernita delle informazioni raccolte nell'ambito della sorveglianza. Se sono soddisfatte le condizioni cumulative del capoverso 2, la cernita menzionata al capoverso 1 non deve essere effettuata. Nella fattispecie significa che, da una parte, le autorità inquirenti possono accedere direttamente alle informazioni raccolte servendosi del sistema informatico gestito dal Servizio e che, dall'altra, la sorveglianza può essere effettuata con un collegamento diretto (Direktschaltung). Le caratteristiche del collegamento diretto – da non confondere con la sorveglianza in tempo reale (Echtzeit-Überwachung) – rendono infatti materialmente impossibile la cernita prevista dal capoverso 1 (cfr. commento relativo all'art. 16 lett. d AP). Va precisato che, in base al capoverso 2 lettera a, il collegamento diretto è possibile solo se la persona vincolata dal segreto professionale è sorvegliata in quanto imputato e non in quanto terzo ai sensi dell'articolo 270 lettera b CPP167.
Art. 273 cpv. 3
L'articolo 273 capoverso 3 estende da sei a dodici mesi il periodo per il quale i cosiddetti dati secondari possono essere richiesti con effetto retroattivo. Questa estensione mira a un perseguimento più efficace dei reati e ha come corollario l'estensione della durata di conservazione dei dati secondari (art. 19 cpv. 2 e art. 23 AP). Per ulteriori dettagli si rimanda al numero 1.4.5.
Art. 274 cpv. 4 lett. c e d (nuove)
L'articolo 274 capoverso 4 lettera c rinvia al metodo di sorveglianza di cui all'articolo 270bisCPP168, una disposizione introdotta dalla nuova LSCPT. Le peculiarità di
166 RS ... (FF 2007 6327)
167 RS ... (FF 2007 6327)
168 RS ... (FF 2007 6327)