Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine
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3.2.2 Lettera b
Vari fornitori di servizi di telecomunicazione74 propongono di completare la lettera b come segue: «istruisce, nel quadro delle basi legali pertinenti, i soggetti che effettuano la sorveglianza in virtù della presente legge in merito allo svolgimento della sorveglianza, li esorta ad adottare qualsiasi misura utile a tal fine e ne controlla l’esecuzione».
3.2.3 Lettera c-e
Nessuna osservazione
3.3. Art. 16 Compiti nell’ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni
Nell'ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, il Servizio svolge inoltre i compiti seguenti
a. contatta tempestivamente l'autorità che ha ordinato la sorveglianza e l'autorità di autorizzazione se ritiene che non sia tecnicamente possibile effettuare la sorveglianza o che la sua esecuzione comporti notevoli difficoltà;
b. se più soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomuni-cazioni in virtù della presente legge partecipano alla fornitura del servizio di telecomunicazione da sorvegliare, incarica della sorveglianza il soggetto cui compete la gestione del numero o quello che può effettuare la sorveglianza con il minor onere tecnico possibile;
c. riceve dai soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge le comunicazioni deviate della persona sorvegliata, le registra e permette all'autorità che ha ordinato la sorveglianza di consultarle;
d. se per ragioni tecniche non è in grado di ricevere, registrare o trasmettere all’autorità che ha ordinato la sorveglianza le comunicazioni della persona sorvegliata, ordina ai soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge di trasmettere dette comunicazioni direttamente al servizio di polizia designato dall’autorità che ha ordinato la sorveglianza;
e. riceve dai soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge i dati che consentono di individuare quando e con quali collegamenti di telecomunicazione la persona sorvegliata è stata o è in contatto e i dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione; li registra e permette all'autorità che ha ordinato la sorveglianza di consultarli;
f. su richiesta dell’autorità che ha ordinato la sorveglianza, ordina ai soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge di trasmettergli soltanto determinati tipi di dati del flusso di dati in questione.