Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine

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3.3.6 Lettera f

Vari partecipanti appartenenti al ramo dei servizi di telecomunicazione81 ritengono che l’eliminazione di determinati dati da un flusso di dati debba essere esclusivamente compito dell’autorità che ha ordinato la sorveglianza o del Servizio e chiedono pertanto di stralciare la disposizione (cfr. anche cap. III n. 5.2.3 ad art. 21 cpv. 3 AP-LSCPT). Anche Cablecom chiede di stralciare la disposizione e osserva che in caso di cernita da parte del fornitore di servizi di telecomunicazione vi è il rischio di una lacuna nella sorveglianza e ne potrebbe conseguire la perdita irrimediabile di dati importanti. La cernita dovrebbe essere quindi effettuata dalle autorità inquirenti, che conoscono il caso.

3.4. Articolo 17 Controllo della qualità

1Il Servizio adotta in via preventiva e a posteriori misure di controllo della qualità dei dati forniti dai soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge.

2 Se a tal fine il Servizio deve venire a conoscenza del contenuto dei dati, il controllo della qualità può essere effettuato soltanto previo accordo dell’autorità che ha ordinato la sorveglianza.

La FSFP ritiene la disposizione molto importante. Il controllo della qualità deve essere garantito e avvenire periodicamente. Propone pertanto che in caso di non adempimento dello standard previsto siano adottati provvedimenti quali ad esempio la revoca della concessione.

KFG, invece, non vede la necessità della disposizione. Il controllo della qualità ha senso soltanto in riferimento alla verifica della completezza. La disposizione andrebbe pertanto precisata o stralciata.

3.5. Articolo 18 (in combinazione con l’art. 24) Certificazione

Art. 18:

A pagamento, il Servizio rilascia ai fornitori di servizi di telecomunicazione un certificato attestante la loro idoneità a effettuare correttamente la sorveglianza. Il Servizio fissa le modalità della certificazione.

Art. 24:

I fornitori di servizi di telecomunicazione che non dispongono di certificazione si assumono le spese dovute all’eventuale necessità di ricorrere al Servizio o a un terzo per la corretta esecuzione della sorveglianza. In questo caso, tali fornitori devono adottare immediatamente le misure per ottenere la certificazione da parte del Servi-zio, secondo le modalità di cui all'articolo 18.

Vari partecipanti82 ritengono la certificazione in linea di massima opportuna. Propongono tuttavia di prevedere un obbligo di certificazione secondo cui servizi nuovi possono essere offerti soltanto se la loro sorveglianza è garantita.

VD ritiene che l’obiettivo della certificazione sia poco chiaro. Occorre pertanto chiedersi se non sia opportuno precisare che il valore di un mezzo di prova non è connesso alla certificazione.

Con riferimento alla Repubblica federale di Germania ZH e CCPCS propongono la certificazione dei produttori di apparecchi di telecomunicazione. Da un lato la certificazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione è molto onerosa, dall’altro, è più semplice riprendere un certificato già esistente nell’ambito della cooperazione europea. Secondo la CCPCS, la certificazione dei produttori significherebbe maggiore certezza giuridica per i fornitori e protezione

81 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon.

82 LU, NW, BL, SG, AG, GL, GR, TG, JU, CCDGP, CAIS, FSFP, CP.