Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine

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3.3.2 Lettera b

Secondo privatim l’espressione «gestione del numero» non è applicabile a Internet e propone quindi di sostituirla con «gestione del collegamento».

Sei partecipanti76 chiedono, con una proposta concreta di formulazione, di impartire l’ordine di sorveglianza al fornitore dell’utente da sorvegliare.

Cablecom osserva che secondo questa disposizione un provider può essere obbligato ad assolvere i compiti di un altro avente obbligo, se il Sevizio ritiene che il provider possa eseguire meglio tale compito. Non sono tuttavia chiari i criteri in base ai quali il Servizio possa prendere questa decisione. Visto che le sorveglianze non sono rimborsate, si rischi di creare uno squilibrio economico, in quanto è molto probabile che, essendo dal punto di vista tecnico meglio in grado di effettuare la sorveglianza, i grandi provider dovranno eseguire incarichi per conto di quelli più piccoli. Cablecom propone quindi di impartire l’ordine di sorveglianza al soggetto che fornisce il servizio di telecomunicazione all’utente da sorvegliare.

3.3.3 Lettera c

Nessuna osservazione.

3.3.4 Lettera d

Alcuni partecipanti77 approvano esplicitamente la disposizione. Per contro alcuni partecipanti appartenenti al ramo dei servizi di telecomunicazione78 si esprimono a favore dello stralcio della lettera d, poiché il Servizio di sorveglianza deve essere in grado in qualsiasi momento di ricevere il traffico delle telecomunicazioni, giacché anche i servizi di telecomunicazione hanno l’obbligo vincolante di adempiere il proprio compito. Secondo la FSA la trasmissione diretta deve assolutamente rimanere un’eccezione.

3.3.5 Lettera e

Vari partecipanti79 ritengono che anche in futuro i dati del collegamento non dovrebbero passare attraverso il sistema di sorveglianza ISS80. La soluzione finora adottata, che consiste nella trasmissione diretta dei dati da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione all’autorità competente, presenta il solo problema che, a seconda del fornitore di servizi di telecomunicazione, non viene usato un formato uniforme. Tale problema può tuttavia facilmente essere risolto mediante istruzioni tecniche. Anche BL si esprime a favore di un formato uniforme per la trasmissione dei dati e chiede inoltre di chiarire nella legge quale sia la differenza – ammesso che ve ne sia una – tra i cosiddetti «dati del collegamento» e i «dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione»

76 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise.

77 AG, GL, GR, TG, JU, CAIS, CCDGP.

78 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Cablecom.

79 NW, AG, GL, GR, TG, JU, CCDGP.

80 Interception System Svizzera.