Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine
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pliance» che le esenta dall’obbligo di certificazione. Altrimenti, i requisiti della certificazione vanno adeguati a quelli previsti dalle direttive concernenti l’«acceptance testing», affinché il lavoro non sia raddoppiato.
ISSS osserva che l’oggetto e le procedure della certificazione sono formulate in modo molto vago e che quindi occorre chiedersi in generale se sia possibile accertare mediante una procedura di certificazione l’idoneità di un fornitore di servizi di telecomunicazione a effettuare la sorveglianza conformemente alla legge Non è inoltre chiaro se l’ISP e le persone menzionate nell’articolo 2 capoverso 1 lettera b AP-LSCPT debbano ottenere un certificato.
4. Obblighi nell’ambito della sorveglianza della corrispondenza postale
4.1. Articolo 19
1 Entro i limiti previsti dall'ordine di sorveglianza, i soggetti che effettuano la sorveglianza della corrispondenza postale in virtù della presente legge trasmettono all'autorità che ha ordinato la sorveglianza gli invii postali e i dati che consentono di individuare quando e con quali persone la persona sorvegliata è stata o è in contatto postale e i dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione. Su richiesta dell'autorità che ha ordinato la sorveglianza, le forniscono informazioni complementari sulla corrispondenza postale della persona sorvegliata.
2 Tali soggetti conservano i dati di cui al capoverso 1 per dodici mesi.
4.1.1 Capoverso 1
Secondo vari partecipanti84 la disposizione non chiarisce che nell’ambito della sorveglianza della corrispondenza postale non si deve garantire soltanto che i fornitori trasmettano gli invii postali, ma anche che, dopo il controllo da parte della polizia, li riprendano in consegna e li inviino senza indugio al destinatario. Chiedono una precisazione in tal senso nella legge.
La Posta Svizzera osserva che non è registrata tutta la corrispondenza postale e che pertanto non è possibile fornire successivamente informazioni sul contenuto o i dati secondari della corrispondenza per ogni singolo invio. In particolare gli invii imbucati in una buca delle lettere per strada o in un ufficio postale e tutti gli altri invii (di lettere) non raccomandati non sono registrati da alcun sistema di trattamento e di trasporto della Posta Svizzera, per cui non è disponibile alcun dato secondario che potrebbe essere successivamente richiesto e comunicato. Ciò non vale per tutte le lettere e i pacchi raccomandati e per alti invii che sono rintracciabili per mezzo del sistema «Track & Trace» della Posta Svizzera. In questi casi possono essere successivamente fornite le informazioni trasmesse finora. La Posta Svizzera constata che la revisione della LSCPT non prevede nuove possibilità o nuovi obblighi per la Posta Svizzera.
Per Verdi, GDS e gr.ch la trasposizione della definizione di dati secondari alla sorveglianza della corrispondenza postale è addirittura assurda. Rilevano che il numero di sorveglianze della corrispondenza postale è diminuito in proporzione all’aumento delle forme elettroniche di comunicazione e, al posto del raddoppio della durata di conservazione, propongono lo stralcio della disposizione e la revoca della prassi su di essa fondata. In tale contesto i Verdi rinviano all’enorme quantità di dati accumulati, di minima importanza per il perseguimento di reati. Secondo GDS e gr.ch non esiste alcuna garanzia per l’esattezza delle indicazioni del mittente (qualora queste sussistano), tranne nel caso in cui si richieda un documento d’identità in occasione della consegna in un ufficio postale. In considerazione delle conse-
84 ZH, LU, NW, GL, GR, TG, VS, JU, CCDGP, CAIS.