Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine
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amministrativi. L’organizzazione della comunicazione proposta è complicata, l’intera procedura è troppo complessa e onerosa. I termini di conservazione dovrebbero essere retti dal CPP, poiché disciplinamenti diversi sono inopportuni. CAIS ritiene che, se s’intende mantenere il sistema proposto, sia sufficiente una disposizione secondo cui, una volta scaduto il termine di conservazione, l’autorità che dispone degli atti garantisce che i dati registrati presso il Servizio siano cancellati. AG chiede di fissare un termine di conservazione uniforme (p.es. 10 o 15 anni).
ZG chiede di precisare il capoverso 1 in modo tale che sia chiaro quale autorità comunica al Servizio il termine di prescrizione dell’azione penale.
PPD, Verdi, GDS e gr.ch criticano i termini di conservazione troppo lunghi dell’articolo 11. Perciò il PPD propone di ridurre i termini di conservazione. Verdi, GDS e gr.ch chiedono di scorporare i dati al più tardi dopo la chiusura del procedimento penale e di conservarli soltanto per la consultazione da parte delle persone coinvolte. Dopo la conclusione del procedimento non vi è infatti più alcun motivo per impedire la consultazione completa degli atti da parte delle persone coinvolte. A queste ultime dovrebbero pertanto essere consegnate automaticamente tutte le registrazioni in un formato d’uso commerciale.
Il PPS chiede che alla scadenza del termine di conservazione previsto al capoverso 1 i dati siano cancellati. Inoltre, per i termini non dovrebbero essere determinanti, come proposto, gli obiettivi perseguiti, bensì la prescrizione.
IT(19), ISSS, SWICO, hp e COG propongono di completare l’articolo 11 con regole che determinino quale autorità decide in merito alla durata effettiva della conservazione dei dati nel singolo caso. Occorre inoltre disciplinare le condizioni e gli obblighi, come pure il modo di procedere per la cancellazione immediata dei dati non più necessari per gli scopi della sorveglianza e prevedere un controllo dell’effettiva cancellazione dei dati.
Otto partecipanti69 chiedono di completare il capoverso 5 come segue: «... nel sistema di trattamento e da tutti i mezzi di registrazione...».
2.7. Articolo 12 Sicurezza
Il Servizio è responsabile della sicurezza del sistema di trattamento. Il Consiglio federale emana le disposizioni relative ai provvedimenti tecnici e organizzativi di protezione, in particolare contro l'accesso, la modifica, la diffusione non autorizzata e la distruzione accidentale o non autorizzata dei dati. I soggetti che effettuano la sorveglianza in virtù della presente legge rispettano le istruzioni del Servizio in materia di sicurezza dei dati all'atto della trasmissione dei dati raccolti nell'ambito di una sorveglianza.
IT(19) propongono di completare l’articolo 12 con prescrizioni chiare sui controlli necessari di tutti i dati risultanti dalla sorveglianza e con definizioni chiaramente strutturate dei compiti del Servizio.
SWICO, hp e COG si chiedono quali compiti e obblighi saranno previsti, per i fornitori di servizi di telecomunicazione e ISP menzionati nell’articolo 12, dall’ordinanza del Consiglio federale sui provvedimenti di protezione tecnici e organizzativi e quali costi ne risulteranno. Chiedono che tali obblighi non comportino costi aggiuntivi.
Il PPS chiede che, oltre al Servizio e ai soggetti che effettuano la sorveglianza, siano sogget-
69 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable.