Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine

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3 Il diritto di consultare gli atti e il diritto di accedere ai dati dell'interessato raccolti nell'ambito della ricerca di persone disperse (art. 1 cpv. 1 lett. c) o condannate (art. 1 cpv. 1 lett. d) sono retti dal diritto cantonale. È fatto salvo l'articolo 29.

4 La persona interessata dai dati raccolti nel corso della sorveglianza in questione fa valere i propri diritti presso l'autorità incaricata del caso. Se non vi è più un'autorità incaricata del caso, li fa valere presso l'ultima che lo era o presso quella successiva. L'interessato non può far valere i propri diritti presso il Servizio.

Un numero notevole di partecipanti67 respinge l’articolo 10, poiché secondo loro il CPP contiene disposizioni sufficienti per proteggere i dati personali. Il principio del capoverso 1, secondo cui il diritto di consultare gli atti e il diritto di accedere ai dati è retto dal CPP è un’ovvietà. Tuttavia gli articoli del CPP menzionati al capoverso 1 non sono pertinenti per la sorveglianza segreta. BL è d’accordo e propone pertanto un adattamento della disposizione. L’introduzione di una competenza svizzera specifica per domande dall’estero, prevista nel capoverso 2, non ha senso. Per la ricerca di persone disperse secondo il capoverso 3 si potrebbe senz’altro dichiarare applicabile per analogia l’articolo 279 CPP. Il rinvio al diritto cantonale del capoverso 3 non ha senso. Per contro SZ si esprime a favore del rinvio. Il capoverso 4 è inutile.

FR è del parere che anche i terzi che non partecipano al procedimento penale debbano avere il diritto di consultare i dati che li riguardano.

PPS critica che, se la sorveglianza è segreta e non è effettuata una comunicazione conformemente all’articolo 279 capoverso 2 CPP, il capoverso 4 sancisce un diritto senza destinatario.

2.6. Articolo 11 Termine di conservazione dei dati

1 I dati raccolti nel quadro di un procedimento penale (art. 1 cpv. 1 lett. a) sono conservati nel sistema di trattamento fino alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. L'autorità incaricata del caso comunica il termine al Servizio.

2 I dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria (art. 1 cpv. 1 lett. b) sono conservati nel sistema di trattamento finché lo scopo perseguito lo rende necessario, ma al massimo per 30 anni.

3 I dati raccolti nell'ambito della ricerca di persone disperse (art. 1 cpv. 1 lett. c) sono conservati nel sistema di trattamento finché lo scopo perseguito lo rende necessario, ma al massimo per 30 anni.

4 I dati raccolti nell'ambito della ricerca di persone condannate a una pena detentiva (art. 1 cpv. 1 lett. d) sono conservati nel sistema di trattamento finché lo scopo perseguito lo rende necessario, ma al massimo fino alla scadenza del termine di prescrizione della pena. L'autorità incaricata del caso comunica il termine al Servi-zio. I dati raccolti nell'ambito della ricerca di persone condannate a una misura privativa della libertà (art. 1 cpv. 1 lett.

d) sono conservati nel sistema di trattamento finché lo scopo perseguito lo rende necessario, ma al massimo per 30 anni.

5 La Confederazione e ciascun Cantone designano un'autorità che il Servizio informa della prossima scadenza del termine di conservazione dei dati in questione. Tale autorità trasmette l'avviso all'autorità incaricata del caso o, se non vi è più un'autorità incaricata del caso, all'ultima che lo era o a quella successiva. Alla scadenza del termine di conservazione dei dati contenuti nel sistema di trattamento, l'autorità che ha ricevuto l'avviso chiede al Servizio di trasferirle tali dati. Una volta effettuato il trasferimento o in mancanza di una tale richiesta, il Servizio distrugge definitivamente i dati in questione conservati nel sistema di trattamento.

Diversi partecipanti68 respingono l’articolo 11 AP-LSCPT e osservano che mantenendo, come chiedono, il sistema attuale il disciplinamento complicato dei termini di prescrizione e di conservazione sarebbe obsoleto. Il sistema attuale, in cui i dati sono trattari analogamente a tutti gli altri dati di uno stesso dossier, è preferibile rispetto a un disciplinamento specifico. La disposizione è necessaria soltanto perché i dati sono conservati presso il Servizio e non nel fascicolo penale, il che tuttavia non è opportuno. La connessione dei termini di conservazione dei dati al termine di prescrizione dell’azione penale non è chiara e causa inutili oneri

67 LU, NW, BL, SG, GL, TG, VS, JU, CCDGP, CAIS, SSDP.

68 BE, SZ, NW, BL, SH, SG, AG, VD, CAIS.