Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 33Fedlex · Rapporto sui risultati

guenze di un’applicazione letterale, anche SIUG e VSPF ritengono la disposizione insufficiente.

4.1.2 Capoverso 2

Un numero notevole di partecipanti85 accoglie esplicitamente con favore l’estensione della durata di conservazione dei dati della corrispondenza postale da sei a 12 mesi. Undici di loro86 chiedono di esaminare se non sia possibile estendere in misura notevolmente maggiore la durata di conservazione, visto che di regola i fornitori conservano i dati per dieci anni. SZ è tuttavia d’accordo con l’estensione della durata di conservazione soltanto a condizione che si prevedano nel contempo misure legislative che garantiscano la sicurezza dei dati, la protezione dall’uso abusivo e la trasparenza della trasmissione dei dati.

Per la Posta Svizzera la prevista estensione della durata di conservazione dei dati secondari da sei a 12 mesi non costituisce un problema.

Cablecom e SKS respingono il prolungamento della durata di conservazione. SKS osserva che la comunicazione postale è costantemente diminuita in proporzione all’aumento di quella elettronica e che i dati raccolti sono in genere poco utili per il perseguimento penale.

5. Obblighi nell’ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

Vari partecipanti appartenenti al ramo dei servizi di telecomunicazione87 propongono di modificare il titolo della sezione 5 come segue: «Obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione», poiché nel caso delle informazioni sui collegamenti di telecomunicazione (art. 20 AP-LSCPT) non si tratta di una sorveglianza né di un’ingerenza nel segreto delle telecomunicazioni.

Swisscom propone di prevedere nella sezione 5 le tre categorie di prestazioni seguenti, ponendo dei limiti chiari a ciascuna categoria: informazioni su collegamenti, sorveglianze in tempo reale e conservazione dei dati relativi ai collegamenti. Inoltre, le disposizioni dovrebbero essere coordinate con il CPP. Da quest’ultimo si evince chiaramente che dovrebbe essere lecita solo la sorveglianza di determinati collegamenti usati da persone sospette. La ricerca generale di elementi di sospetto è pertanto illecita. Secondo Swisscom si tratta quindi di evitare che – com’è stato il caso sinora – sia emanato un ordine che secondo il nuovo CPP non sarebbe ammesso.

5.1. Articolo 20 Informazioni sui collegamenti di telecomunicazione

1 I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge forniscono al Servizio i seguenti dati concernenti determinati collegamenti di telecomunicazione: a. il cognome, il nome, la data di nascita, l'indirizzo e, se disponibile, la professione dell'utente; b. gli elementi dell'indirizzo di cui all'articolo 3 lettera f della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni; c. i tipi di collegamento.

2 I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge devono essere in grado di fornire per almeno due anni dopo l'avvio di un rapporto commerciale nel settore della telefonia

85 ZH, LU, NW, GL, GR, TG, VS, JU, SZ, UR, OW, FR, SO, AG, GE, CCDGP, CAIS.

86 ZH, LU, NW, GL, GR, TG, VS, JU, SZ, CCDGP, CAIS.

87 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable.