Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine

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Lettera b

Nove partecipanti95 chiedono di riformulare la lettera b come segue: «Gli elementi dell'indirizzo di cui all'articolo 3 lettere f e g della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni;»., poiché negli articoli 270ter e 274 capoverso 4 lettera d CPP sono elencati soltanto gli apparecchi di telefonia mobile. I computer portatili con carte SIM per la comunicazione mediante la rete di telefonia mobile sono pertanto esclusi.

VD chiede un chiarimento nella legge in merito all’identificazione di indirizzi IP. Tale identificazione è oggi considerata una semplice misura ai sensi dell’articolo 14, il che consente alla polizia di ottenere i dati senza l’autorizzazione di un giudice. Secondo VD con l’AP-LSCPT tale prassi non può essere mantenuta senza problemi. Chiede pertanto di chiarire che, come per un numero telefonico, per l’accesso a un indirizzo IP non è necessaria una procedura d’autorizzazione, bensì è sufficiente, come attualmente, una procedura semplice.

Lettera c

Nessuna osservazione.

5.1.2 Capoverso 2

BL ritiene poco chiaro il disciplinamento previsto per la durata dell’obbligo d’informazione. Non è ad esempio chiaro perché il termine sia fissato a due anni indipendentemente da un rapporto commerciale attivo con il cliente. Un fornitore di servizi di telecomunicazione deve essere in grado di fornire le informazioni di cui al capoverso 1 in merito a tutti i rapporti commerciali attivi con clienti. Propone pertanto la seguente formulazione: «[…] per almeno due anni dallo scioglimento del rapporto commerciale o dalla disattivazione del collegamento […]“. Inoltre, il tenore dell’articolo 20 capoverso 2 AP-LSCPT va completato con l’aggiunta che durante il termine previsto i fornitori di servizi di telecomunicazione devono costantemente essere in grado di fornire le copie dei documenti d’identità dei propri clienti. VD chiede inoltre di menzionare esplicitamente le carte wireless prepagate.

Otto partecipanti96 propongono la seguente nuova formulazione: «I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge devono essere in grado di fornire per almeno due anni dopo l'avvio di un rapporto commerciale nel settore della telefonia mobile con clienti che hanno effettuato la prima registrazione e che non hanno sottoscritto un abbonamento, le informazioni di cui al capoverso 1 relative a tale rapporto». L’aggiunta «e di Internet» va cancellata poiché l’obbligo di registrazione, p.es. per carte WLAN prepagate, non è praticabile.

UNIZH propone di adeguare il termine di conservazione proposto di due anni alla durata di conservazione generale di 12 mesi (cfr. art. 19 cpv. 2 AP-LSCPT e art. 23 AP--LSCPT), poiché in caso contrario è necessaria un’onerosa procedura di selezione per separare i dati a cui si applicano termini diversi.

95 ZH, LU, GL, GR, TG, VS, JU, CCDGP, CCPCS.

96 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Cablecom.