Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine
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5.1.3 Capoverso 3
SO ritiene che l’estensione dell’obbligo di fornire informazioni che consentano di identificare l’autore di un reato agevola notevolmente il compito della polizia.
UCS chiede una precisazione in merito alle informazioni sui collegamenti di telecomunicazione, dato che non è chiaro quali dati devono raccogliere e conservare i fornitori di collegamenti pubblici «Wi-Fi».
Otto partecipanti97 propongono la seguente riformulazione: «Se un reato è commesso mediante Internet, i soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge forniscono al Servizio qualsiasi indicazione disponibile sui collegamenti di telecomunicazione che possa contribuire all’identificazione dell’autore». Motivano la modifica proposta adducendo che dovrebbero essere fornite soltanto informazioni sui collegamenti e non sui dati della comunicazione. Inoltre, i dati che vanno al di là di quelli previsti dal capoverso 1 dovrebbero poter essere richiesti soltanto se disponibili. L’identificazione dell’utente può costituire l’obiettivo, ma non può essere compito dei fornitori. Infine, Cablecom osserva che nella maggior parte dei casi è possibile identificare l’apparecchio per mezzo del quale è stato commesso il reato, ma non se l’apparecchio è collegato attraverso un «router» privato. In tal caso è possibile identificare il «router», ma non l’apparecchio finale utilizzato. In tale contesto UNIZH osserva che occorre distinguere tra la persona abbonata e la persona da sorvegliare. È possibile fornire informazioni soltanto sull’abbonamento di un collegamento via cavo o sulla persona per la quale è riservato un elemento d’indirizzo. È un compito quasi impossibile individuare chi ha effettivamente usato il computer, lo smartphone, ecc. UNIZH propone pertanto la seguente formulazione: «…che consenta di identificarne l’autore, a condizione che riguardi un collegamento di telecomunicazione».
Secondo switch e switchplus il capoverso 3 non sembra più limitarsi soltanto ai collegamenti di telecomunicazione. Chiede pertanto di precisare che il capoverso è applicabile esclusivamente ai collegamenti di telecomunicazione e non concerne i nomi di dominio.
ISSS propone di adattare e precisare l’oggetto e la portata dell’identificazione degli utenti alle forme odierne e a future dell’uso della comunicazione digitale e di Internet. L’introduzione dell’obbligo dei fornitori di servizi di telecomunicazione di identificare ogni singolo utente del traffico digitale delle telecomunicazioni e di Internet pone gli aventi obbligo di fronte a un compito quasi insormontabile.
Per KFG la disposizione è un passo verso la totale sorveglianza di Internet. Ogni utente è costretto a identificarsi. Propone pertanto di adattare la disposizione in modo tale che debbano essere identificati solo gli utenti di Internet con un collegamento registrato, oppure di stralciare la disposizione.
ifpi e safe osservano che per i reati in materia di diritti d’autore il bene giuridico protetto è costituito da diritti privati. Internet si sottrae all’ordinamento giuridico, se agli aventi diritto è tolta la possibilità di rivolgersi direttamente a chi viola il diritto. Ne consegue un perseguimento penale che consente di intervenire contro chi viola il diritto. Questa criminalizzazione indesiderata di chi viola diritti privati non è necessaria se gli aventi diritto conoscono gli autori della violazione e possono agire in sede civile contro questi ultimi. ifpi e safe propongono pertanto di modificare l’AP-LSCPT in modo tale che, se è resa verosimile una violazione del diritto mediante l’uso di un determinato indirizzo IP, le informazioni di cui al capoverso 3 debbano,
97 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Cablecom.