Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine

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su richiesta, essere fornite anche al danneggiato oppure che il danneggiato possa ottenere le informazioni direttamente dagli ISP.

5.1.4 Capoverso 4

Alcuni partecipanti98 criticano la forma potestativa della disposizione rinviando alla Convenzione sulla cibercriminalità99. Propongono di prevedere nella legge un obbligo di comunicazione gratuito 24 ore su 24.

SZ, NW, SG e CAIS chiedono un «accesso online» per le autorità di perseguimento penale. A seconda del fornitore oggi bisogna attendere varie ore per sapere a chi appartiene un determinato numero telefonico, il che è inaccettabile in caso di ricerche urgenti e dopo la commissione di reati gravi. I fornitori si rifiutano di mettere a disposizione questi dati per via elettronica perché temono che possa utilizzarli la concorrenza. Questo problema è tuttavia tecnicamente di facile soluzione.

Alcuni partecipanti appartenenti al ramo dei servizi di telecomunicazione100 osservano per contro che non si possono esigere sempre maggiori prestazioni da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione e propongono di stralciare l’ultimo periodo del capoverso 4.

Per Cablecom non è chiaro cosa s’intenda con la consultazione online menzionata al capoverso 4.

UNISG e UNIZH ritengono problematica la possibilità delle autorità di accedere a elenchi non pubblici.

switch e switchplus chiedono di limitare esplicitamente gli elenchi non pubblici menzionati a quelli riguardanti i collegamenti di telecomunicazione.

5.2. Articolo 21 Obblighi connessi all’esecuzione della sorveglianza

1 I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge forniscono al Servizio, su sua richiesta, le comunicazioni della persona sorvegliata, i dati che permettono di individuare quando e con quali collegamenti di telecomunicazione la persona sorvegliata è stata o è in contatto e i dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione. È fatto salvo l'articolo 16 lettera d. Forniscono parimenti le informazioni necessarie per attuare la sorveglianza.

2 I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge trasmettono nel più breve tempo possibile i dati che permettono di individuare quando e con quali collegamenti di telecomunicazione la persona sorvegliata è stata o è in contatto e i dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione, nonché, laddove possibile in tempo reale, le comunicazioni della persona sorvegliata. Eliminano le codificazioni da loro introdotte.

3 I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge trasmettono al Servizio tutto il flusso di dati relativo alla persona sorvegliata. Tuttavia, su richiesta del Servizio, trasmettono soltanto il tipo o i tipi designati di dati del flusso in questione.

4 I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge prestano al Servizio l'aiuto necessario per attuare qualsiasi misura di sorveglianza che richieda l'impiego di programmi informatici che permettono di intercettare e leggere i dati (art. 270 CPP e art. 70abis Procedura penale militare).

5Tutti i soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge e che partecipano alla fornitura del servizio di telecomunicazione da sorvegliare forniscono al soggetto incaricato della sorveglianza i dati di cui dispongono.

98 ZH, LU, GL, GR, TG, VS, JU, CCPCS, CCDGP.

99 FF 2010 4119 100 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon.