Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine

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lare per il lavoro di ONG105 quali il CICR o Amnesty International.

5.2.3 Capoverso 3

Undici partecipanti106 ritengono che la selezione di determinati dati dal flusso di dati da fornire non sia tecnicamente possibile e pertanto vada stralciata (cfr. cap. III n. 3.3.6 ad art. 16 lett. f AP-LSCPT). UNIZH mette perlomeno in questione la fattibilità sotto il profilo tecnico. Alcuni partecipanti107 chiedono che la selezione dei dati debba competere al Servizio.

privatim ritiene la formulazione troppo aperta e propone la seguente limitazione: «… tutto il flusso dei dati nell’ambito dell’ordine di sorveglianza …“. In caso contrario non sono rispettati il principio di determinatezza, nonché il principio del vincolo allo scopo e della proporzionalità.

CP osserva che la selezione dei dati comporta anche la consultazione di dati personali sensibili e il rischio di perdere dei dati. La disposizione dovrebbe quindi essere rielaborata. Secondo SIMSA il termine «flusso di dati» non è appropriato per limitare la portata della sorveglianza e viola quindi il principio del trattamento confidenziale dei dati personali. Dovrebbero essere di rilievo per la sorveglianza soltanto i dati della comunicazione individuale della persona sorvegliata. IT(19), SWICO, hp e COG paragonano la sorveglianza dell’intero flusso di dati a una perquisizione domiciliare. Secondo loro una siffatta misura di sorveglianza può essere eseguita soltanto previa approvazione del giudice, che va prima presentata ai fornitori di servizi di telecomunicazione e all’ISP. Inoltre chiedono di rimborsare il lavoro della selezione dei dati.

ISSS avverte che lo sviluppo di sistemi di filtraggio e selezione può purtroppo anche avere la conseguenza di facilitare l’individuazione di raccolte e di flussi di dati da parte di terzi non autorizzati, intaccando così il livello della sicurezza informatica nel nostro Paese. ISSS propone pertanto che l’impiego di programmi di analisi e filtraggio sia imposto soltanto in singoli casi specifici su ordine di un giudice.

5.2.4 Capoverso 4

Le osservazioni di carattere generale in merito al previsto impiego di programmi informatici si trovano al capitolo III numero 11.1.2 ad articolo 270bis CPP. Qui di seguito sono riassunte le osservazioni che riguardano in senso lato l’obbligo di sostegno previsto dal capoverso 4.

Vari partecipanti108 ritengono poco chiaro chi sia concretamente responsabile per lo sviluppo, l’acquisto e l’impiego dei programmi. Di conseguenza privatim, SIMSA e ISSS chiedono di precisare l’espressione «l’aiuto necessario».

Secondo altri partecipanti109 l’impiego di tali programmi non può essere delegato a imprese private, bensì deve essere compito dell’autorità competente. Nel sistema giuridico svizzero non è auspicabile il coinvolgimento obbligatorio di privati in operazioni di polizia. Secondo il PPS ciò dovrebbe valere anche per la produzione e manutenzione del sistema d’infiltrazione.

Alcuni partecipanti110 ritengono in generale che non si possa pretendere l’introduzione, su i-

105 Organizzazioni non governative.

106 UDC, VERDI, SKS, asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Cablecom.

107 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Cablecom.

108 ZH, BL, ZG LU, PS, privatim, ISSS.

109 UDC, PPD, PLR, PPS, economiesuisse, Swisscable.

110 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, SWICO, hp, COG.