Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine
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struzione del Servizio, di «Government Software» (spesso chiamati «cavalli di troia federali») nei sistemi dei clienti. Un siffatto coinvolgimento vincolante di privati in operazioni di polizia è unico nel suo genere e intacca il rapporto di fiducia tra i fornitori e la loro clientela, poiché l’impiego di tali programmi è totalmente contrario agli interessi dei clienti. I partecipanti in questione rifiutano i pertinenti obblighi di esecuzione e partecipazione e, insieme a IT(19) e Cablecom, chiedono di stralciare la disposizione.
RD osserva che questi programmi sono di per sé problematici e discutibili. A suo parere non è proponibile e neppure necessario costringere i fornitori ad aiutare in qualsiasi forma ipotizzabile le autorità a introdursi nei sistemi dei clienti e di terzi senza che la legge preveda direttive chiare. Ciò intacca la fiducia in un intero settore industriale e crea rischi di sicurezza che in ultimo danneggiano l’economia intera.
switch rileva che in quanto gestore di reti informatiche mette in atto ampie misure per combattere programmi dannosi o di spionaggio. In caso di sorveglianza non può distinguere tra software dannosi indesiderati e programmi di spionaggio. La cooperazione con il Servizio è quindi indispensabile. Inoltre, se è eseguita una misura di sorveglianza mediante programmi informatici, occorre bloccare tutte le misure tese a evitare software dannosi. Alla luce di queste considerazioni, switch chiede di precisare la disposizione in modo da evitare il conflitto menzionato.
5.2.5 Capoverso 5
VD chiede di chiarire la disposizione. Altri partecipanti chiedono di stralciarla111.
5.3. Articolo 22 Identificazione degli utenti Internet
I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge adottano le misure tecniche necessarie per identificare gli utenti che accedono a Internet per loro tramite.
Un numero ragguardevole di partecipanti112 accoglie esplicitamente con favore la disposizione. Secondo ZH l’identificazione degli utenti Internet è in grado di fornire indicazioni importanti o decisive per il perseguimento penale. D’altro canto la possibilità di identificare gli utenti può produrre anche un effetto preventivo. SZ e CAIS rimandano ai Paesi confinanti, in cui non è più possibile avere accesso a Internet senza identificarsi. Il conseguente onere amministrativo dei fornitori di accessi temporanei a Internet (alberghi, Internet caffé ecc.) è ritenuto sostenibile.
Numerosi rappresentanti113 chiedono invece di stralciare o adeguare la disposizione. Per VD, ISSS e Verdi l’obbligo previsto dall’articolo 22 è sproporzionato, soprattutto per quando riguarda gli accessi senza cavo mediante «Wi-Fi» (stazioni ferroviarie, scuole, alberghi, ecc.). Ne potrebbe conseguire che molti collegamenti attualmente messi a disposizione del pubblico vengano eliminati. Chiedono di stralciare questo obbligo unico nel suo genere in Europa o di modificarlo notevolmente. L’UDC fa notare l’onere sproporzionato e chiede anch’essa di stralciare la disposizione. Anche UCS e privatim respingono la disposizione, osservando tra l’altro che è facile eluderla («proxie»; occultamento dell’indirizzo IP, annuncio con carta SIM di seconda mano) e che si tratta di un’ingerenza sproporzionata nella libertà personale di tutti
111 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon.
112 ZH, LU, SZ, NW, SO, GL, GR, TG, VS, JU, CCDGP, CCPCS, CAIS.
113 VD, VERDI, UDC, PLR, ISSS, UCS, privatim, GDS, gr.ch, RD, IT(19), Cablecom, switch und switchplus, CP, FSA, KFG, PPS, ETH, UNISG, UNIZH.