Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine

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che gli apparecchi non rientrano nella loro sfera d’influenza.

All’UCS non è chiaro quali dati debbano rilevare e conservare i fornitori di collegamenti «Wi-Fi» pubblici.

Rimandando al tenore della disposizione, ETH, UNISG e UNIZH constatano che non sussiste un obbligo di conservazione per i gestori di reti di comunicazione e centralini interni.

FSA deplora l’assenza di un motivo per il prolungamento della durata di conservazione.

switch e switchplus chiedono di precisare il tenore dell’articolo 23 AP-LSCPT, affinché sia chiaro che anche i soggetti di cui all’articolo 2 capoverso 2 AP-LSCPT devono conservare i dati della comunicazione.

safe propone che sia inclusa nella disposizione anche la ricerca di una persona sconosciuta all’origine di un determinato processo di comunicazione di dati in Internet. Secondo safe il tenore dell’articolo è troppo restrittivo, poiché non contempla il caso fondamentale in cui non si tentano di individuare i collegamenti di una persona nota o sorvegliata, ma si cerca una persona sconosciuta all’origine di un determinato traffico di dati in Internet.

5.5. Articolo 24 Certificazione

Le osservazioni sulla certificazione si trovano al capitolo III numero 3.5 ad articolo 18

AP-LSCPT.

5.6. Articolo 25 Informazioni relative alle tecnologie e ai servizi

Su richiesta, i soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge informano in qualsiasi momento e in modo dettagliato il Servizio sulla natura e le caratteristiche delle tecnologie e dei servizi che hanno immesso o intendono immettere sul mercato.

Per nove partecipanti121 l’informazione sui servizi e le tecnologie future rientra nel segreto d’affari e pertanto rifiutano un pertinente disciplinamento nella legge. In ogni caso informazioni così specifiche dovrebbero essere indennizzate. ISSS fa notare che, oltre a intaccare il segreto d’affari e quello aziendale, la disposizione si riferisce a tecnologie che sono in gran parte in possesso di imprese straniere. La disposizione potrebbe quindi creare notevoli problemi alla piazza economica svizzera e provocare misure di ritorsione o indurre i proprietari delle tecnologie a non impiegare più in Svizzera i propri sistemi e processi più nuovi, a causa del pericolo di essere svelati. In tal modo si rende un cattivo servizio alla società dell’informazione in Svizzera. ISSS chiede pertanto di prendere in considerazione un accordo internazionale.

SIMSA rende inoltre attenta al pericolo per la protezione delle innovazioni. IT(19), SWICO, hp e COG chiedono di completare la disposizione con un’aggiunta secondo cui i fornitori non devono rendere noti i segreti d’affari o professionali.

switch e switchplus chiedono di chiarire se l’obbligo d’informazione riguardi anche i soggetti di cui all’articolo 2 capoverso 2 AP-LSCPT. Inoltre, ritengono un tale obbligo un’attività formativa a favore di impiegati federali, che va pertanto indennizzata.

121 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, ISSS, Cablecom.