Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine
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6.2. Articolo 28 Ricerca di persone condannate
Al di fuori di un procedimento penale, l’autorità competente può ordinare la sorveglianza della corrispondenza postale o del traffico delle telecomunicazioni per ritrovare una persona condannata a una pena detentiva o soggetta a una misura privativa della libertà in base a una sentenza passata in giudicato, se le misure già adottate a tal fine non hanno avuto esito positivo o se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
Molti partecipanti124 accolgono con favore la nuova possibilità di sorveglianza nell’ambito della ricerca di persone condannate. OW e SO approvano inoltre il fatto che la sorveglianza non sia limitata ai dati secondari e sia possibile registrare anche i colloqui che forniscono indizi sul luogo di permanenza del ricercato.
Per motivi di sicurezza pubblica (pericolo per sé stessi e per terzi), ZG chiede se non vada menzionata anche la privazione della libertà a scopo d’assistenza (art. 397a segg. CC).
privatim ritiene la disposizione una clausola troppo generale dal punto di vista della protezione dei dati. Non è chiaro chi debba essere sorvegliato come, dove e quando, nonostante si tratti di una grave ingerenza nei diritti fondamentali, soprattutto per persone che si muovono nell’ambiente dei condannati. Si propone pertanto di disciplinare i particolari di questa possibilità di sorveglianza nel CPP o nell’OSCPT. USS ritiene un’ingerenza sproporzionata nella sfera privata il fatto che sia in futuro possibile sorvegliare anche le persone che sono state presumibilmente in contatto con la persona condannata.
Otto partecipanti125 chiedono di precisare la disposizione indicando che la persona condannata deve essere fuggitiva. Cablecom chiede inoltre di precisare le espressioni «vane» e «eccessivamente difficili».
FSA osserva che chi si sottrae all’esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà non commette ancora un reato. Per tali ingerenze nei diritti fondamentali è quindi importante rispettare il principio della proporzionalità, tenendo conto della gravità del reato o della pena inflitta. Nel primo caso ci si può riferire al catalogo di reati dell’articolo 269 capoverso 2 CPP. Se si sceglie come parametro la pena inflitta, occorre fissare un limite a partire dal quale è ammessa la sorveglianza (p.es. un anno). VD e CP chiedono di limitare la sorveglianza a reati per cui sono state pronunciate pene detentive di almeno sei mesi.
SIMSA osserva che prima di una misura di sorveglianza nessuno può prevedere quali colloqui contengano indizi e quali no. Da ciò consegue che o non si procede alla sorveglianza oppure la disposizione conduce a una sorveglianza generale dei colloqui. SIMSA rileva inoltre che la nuova possibilità di ricerca di persone condannate comporta oneri supplementari notevoli per gli aventi obbligo di sorveglianza.
AG propone di sostituire il termine «Untersuchungshandlungen (indagini)» con «Fahndungsmassnahmen (misure di ricerca)», poiché dopo la condanna passata in giudicato non vengono più effettuate indagini.
6.3. Articolo 29 Procedura
1 La procedura è retta per analogia dagli articoli 271-279 CPP. La sorveglianza deve essere autorizzata da un'au-
124 ZH, LU, SZ, VD, GE, UR, OW, NW, FR, SO, AR, TI, CCDGP, CCPCS, CAIS, FSFP, SSDP.
125 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Cablecom.