Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine
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chi anni dopo. Si osserva che i fornitori di servizi di telecomunicazione conservano i dati di propria iniziativa per dieci anni. Nove partecipanti117 propongono di limitare il termine per consultare i dati a sei o dodici mesi, indipendentemente dalla durata di conservazione di dieci anni. Anche BE chiede di estendere la durata di conservazione dei dati secondari a oltre dodici mesi.
Un notevole numero di partecipanti118 rifiuta la disposizione. GDS, gr.ch, Verdi e SKS fanno notare che essa permette di registrare preventivamente e in modo sistematico dati di persone non sospette. Verdi e SKS la ritengono tanto più incomprensibile in quanto a fine giugno 2010 la Delegazione delle Commissioni della gestione ha espresso i propri dubbi in merito alla correttezza e all’importanza dei dati contenuti nella banca dati ISIS. Vari partecipanti119 fanno inoltre notare i costi maggiori connessi al prolungamento della durata di conservazione e la prevista abolizione di qualsiasi tipo d’indennità.
Secondo SIUG la disposizione non menziona in alcun modo la determinazione della posizione dell’antenna di telefonia mobile, attualmente prevista dall’OSCPT. Se tale determinazione sarà prevista anche in futuro, propone di sancirla nella legge. La sorveglianza retroattiva, completa e indipendente da un sospetto riguarda tutti gli abitanti della Svizzera e pertanto non è appropriata. La registrazione dei dati secondari per dodici mesi consente di allestire una mappa dettagliata delle comunicazioni e dei movimenti di tutti gli abitanti della Svizzera. Inoltre, non è dimostrata la necessità di raddoppiare la durata di conservazione. L’avamprogetto non definisce in modo sufficiente i tipi di sorveglianza, i dati da registrare e i termini usati. Anche ISSS respinge la disposizione, proponendo tuttavia di adattare eventualmente la legge in modo tale che il Servizio possa, nel singolo caso, esortare il fornitore a conservare più a lungo, ossia fino a 12 mesi, i dati relativi alla comunicazione.
BL, PS, 3D4X e privatim chiedono una disposizione riveduta che corrisponda ai criteri sviluppati dalla Corte costituzionale tedesca nel contesto della sua decisione in merito alla conservazione di dati120. 3D4X si chiede come una piccola impresa IT possa essere in grado di pagare gli strumenti di sorveglianza se non riceve alcuna indennità. Anche IT(19) fanno notare l’aumento dei costi in seguito al prolungamento della durata di conservazione.
Cablecom si chiede come i provider possano mettere al sicuro i dati se non ne hanno, visto
117 NW, GL, GR, TG, VS, JU, PLR, CAIS, CCDGP.
118 BL, VERDI, PS, SKS, USS, GDS, gr.ch, asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, SIUG, ISSS, SWICO, hp, privatim, COG, 3D4X, PPS.
119 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, SWICO, hp, COG, PPS.
120 BVerfG, 1 BvR 256/08 del 2.3.2010, capoverso n. (1 - 345); dal regesto: una conservazione preventiva di sei mesi senza un motivo specifico di dati del traffico delle telecomunicazioni da parte di fornitori privati, come quella prevista dalla direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 (GU L 105 del 13 aprile 2006, pag. 54; qui appresso: Direttiva 2006/24/CE) non è del tutto incompatibile con l’articolo 10 del Grundgesetz (GG). Il principio della proporzionalità esige che la base legale di una siffatta conservazione di dati tenga debitamente conto dell’importanza specifica dell’ingerenza nei diritti fondamentali connessa alla conservazione. Secondo i principi della sentenza è necessario un disciplinamento chiaro ed esigente in merito alla sicurezza dei dati, alla loro utilizzazione, alla trasparenza e alla protezione giuridica. […] La consultazione e l’utilizzazione diretta dei dati sono proporzionali soltanto se servono a eseguire compiti della massima importanza nell’ambito della protezione di beni giuridici. Nel settore del perseguimento penale ciò presuppone un sospetto di reato grave, fondato su fatti concreti […]. L’uso indiretto dei dati per il rilascio di informazioni da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione sugli utenti di indirizzi IP è ammesso per il perseguimento penale, la prevenzione di pericoli e l’esecuzione di compiti di intelligence, indipendentemente da cataloghi restrittivi di reati o beni giuridici. Per il perseguimento di infrazioni disciplinari tali informazioni sono ammesse soltanto nei casi esplicitamente menzionati dalla legge […] (trad.).