Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine
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gli utenti di Internet. Per GDS e gr.ch la disposizione è assurda e mette in risalto la tendenza totalitaria di tutto il progetto. È come se chi intende telefonare da una cabina telefonica pubblica dovesse prima dimostrare la sua identità. Secondo la disposizione, una persona che metta a disposizione di un conoscente il proprio computer o smartphone per navigare in rete, dovrebbe prima permettere al proprio provider di identificare il conoscente. Inoltre, la disposizione significa che i provider devono vietare ai propri utenti di gestire reti non protette da una parola chiave. La proposta registrazione per mezzo del numero del cellulare esclude inoltre alcune persone ed è facile da eludere. Anche RD ritiene la disposizione insensata e adduce l’assenza dell’obbligo d’identificazione nell’ambito della telefonia. Secondo parecchi partecipanti114 un fornitore di servizi di telecomunicazione può riconoscere i clienti abbonati, ossia i suoi partner contrattuali, ma non ogni singolo utente che accede a Internet mediante il collegamento di un abbonato. La disposizione andrebbe stralciata oppure, secondo IT(19), occorrerebbe chiarire e delimitare l’onere necessario per l’identificazione, che va rimborsato. Anche Cablecom, switch e switchplus si esprimono a favore dello stralcio o della modifica della disposizione e osservano che è ipotizzabile al massimo l’identificazione dell’apparecchio utilizzato. Anche tale identificazione è tuttavia possibile soltanto se tutti gli apparecchi intermedi («router», «wireless AP», ecc.) si trovano nella sfera di responsabilità e sotto il controllo tecnico dell’avente obbligo. L’identificazione per mezzo del numero di cellulare non è praticabile: se l’utente usa un cellulare estero, i dati d’utente devono essere ordinati presso il fornitore estero, che in tal caso non è tuttavia soggetto al diritto svizzero. PLR, CP e FSA dubitano che siano state sufficientemente ponderate l’applicabilità e le conseguenze della disposizione. KFG e PPS chiedono di limitare l’obbligo d’identificazione o di stralciare la disposizione. Secondo ETH, UNISG e UNIZH il Legislatore sembra partire dal presupposto che le scuole, gli alberghi, ecc. accedano a Internet per il tramite di un access-provider tradizionale. Le università assegnano indirizzi IP propri, ma non offrono i propri servizi al pubblico. Si tratta quindi di access-provider, ma non fornitori di accesso a Internet ai sensi dell’articolo 2 lettera a OSCPT e pertanto a loro non si applica l’articolo 22 LSCPT. Secondo le suddette università l’articolo 22 rende possibile una sorveglianza totale e occorre pertanto riesaminarlo attentamente e precisarlo nell’ottica del principio della proporzionalità.
5.4. Articolo 23 Conservazione dei dati
I soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni in virtù della presente legge conservano per dodici mesi i dati che permettono di individuare quando e con quali collegamenti di telecomunicazione la persona sorvegliata è stata o è in contatto e i dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione.
Numerosi partecipanti115 accolgono in linea di massima con favore la durata più lunga di conservazione. FR ritiene tuttavia necessario stimare dapprima i compiti supplementari che i Cantoni devono assolvere in seguito al prolungamento. SO fa notare la necessità di un termine più lungo in particolare in occasione di lunghe procedure di assistenza giudiziaria. BS chiede inoltre di disciplinare il trattamento di reperti casuali. AR, SZ e VD propongono di completare la disposizione con regole in merito alla sicurezza dei dati, alla protezione dall’uso abusivo e alla trasparenza della trasmissione dei dati.
Un gruppo ragguardevole di partecipanti116 propone di prolungare a dieci anni il termine di conservazione, di modo che elementi d’indagine decisivi siano a disposizione anche parec-
114 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, SWICO, hp, COG, IT(19).
115 OW, ZH, LU, SZ, NW, BL, GL, GR, TG, VS, JU, FR, SO, BS, AR, AG, TI, VD, GE, PPD, PLR CCDGP CCPCS, FSFP, CAIS, SPICT.
116 ZH, LU, SZ, NW, BL, GL, GR, TG, VS, JU, PLR, CCDGP, CAIS.