Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine

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torità giudiziaria.

2 I Cantoni designano l’autorità che ordina la sorveglianza, l’autorità d'approvazione e l’autorità di ricorso.

6.3.1 Capoverso 1

SZ ritiene immotivato e non condivisibile il rinvio all’applicazione per analogia degli articoli 271-279 CPP, anziché, come finora, agli articoli 274-279 CPP. Occorre chiarire nella legge che mediante l’applicazione per analogia della CPP la procedura della ricerca in casi urgenti e di quella di persone condannate non sono trasformate in un procedimento penale, bensì che rimangono procedimenti amministrativi o di polizia. In riferimento a una ricerca in casi urgenti, una cernita giudiziaria di dati specifici per proteggere un segreto professionale non entra in linea di conto. Le informazioni ottenute in occasione di una ricerca in casi urgenti da una sorveglianza limitata all’identificazione dell’utente e ai dati relativi al traffico delle telecomunicazioni, possono essere utilizzate soltanto per salvare la persona smarrita e vanno distrutti non appena è venuto a cadere il motivo della sorveglianza. L’obbligo di autorizzazione è inoltre retto dall’articolo 29 capoverso 1 secondo periodo AP-LSCPT. Il rinvio per analogia all’obbligo d’approvazione dell’articolo 272 CPP è superfluo e crea confusione. Anche nel caso dell’articolo 273 CPP si tratta di ordini nell’ambito di un procedimento penale aperto. Anche il rinvio all’applicazione per analogia dell’obbligo di comunicazione dell’articolo 279 CPP in riferimento alla conclusione di una ricerca urgente ha ripetutamente dato adito a discussioni e non è adatta allo scopo. L’obbligo di comunicazione risulta dal diritto cantonale in materia di protezione dei dati e di polizia e non dal CPP. Non vi è alcuna necessità di disciplinare il differimento della comunicazione autorizzato dal giudice dei provvedimenti coercitivi, poiché ciò porta a confondere il procedimento penale e quello amministrativo. La comunicazione, da parte della polizia, alla persona ritrovata o ai suoi congiunti della ricerca urgente effettuata, eventualmente connessa all’assunzione delle spese, continua a essere una decisione amministrativa soggetta alla giurisdizione amministrativa e non al reclamo di cui agli articoli 393-397 CPP.

UCS ritiene contrario al sistema il rinvio globale al CPP, poiché la ricerca in casi urgenti non è uno strumento del diritto processuale penale bensì della politica di sicurezza. Inoltre UCS ritiene in generale problematico l’obbligo d’approvazione da parte del giudice, poiché vi è regolarmente «pericolo nel ritardo». La polizia dovrebbe avere la competenza di ordinare autonomamente la ricerca in casi urgenti, poiché è necessario agire senza indugio. La rinuncia all’approvazione da parte del giudice può essere successivamente compensata con rimedi giuridici. Nell’interesse di una ripartizione il più possibilmente chiara delle competenze, la valutazione giudiziaria dovrebbe inoltre essere effettuata dal giudice (dell’arresto).

6.3.2 Capoverso 2

Nessuna osservazione.

7. Spese ed emolumenti

ICT ed ePower chiedono in generale di ridurre le spese per le misure di sorveglianza e di adattare l’ordinanza sulle tasse. Ciò presuppone che nelle direttive tecniche del Servizio sia riprodotto un «processo End to End» digitalizzato. Certezza del diritto significa che tutti i partecipanti di un sistema sappiano che cosa si esige da loro. ICT ed ePower chiedono che questo punto sia disciplinato prima del dibattito parlamentare.