Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine

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Progetto in consultazione LCart

un’inchiesta in caso di limitazioni della concorrenza alla valutazione di concentrazioni di imprese soggette all’obbligo di notifica. L’articolo 2 va considerato anche in relazione all’articolo 25 lettera a. Il compito principale dell’Autorità della concorrenza consisterà anche in futuro nello svolgimento delle procedure d’inchiesta, che portano alle decisioni del Tribunale federale della concorrenza. Essa può svolgerle autonomamente, anche nell’ambito delle decisioni di ordine procedurale. Le competenze decisionali vere e proprie devono esserle conferite per legge. All’Autorità della concorrenza compete, in particolare, l’autorizzazione delle concentrazioni di imprese. Questa competenza le è stata attribuita alla luce della particolare urgenza con cui le imprese coinvolte in una concentrazione soggetta all’obbligo di notifica devono venire a conoscenza delle sue decisioni.

Oltre alla funzione inquirente e decisionale, l’Autorità della concorrenza riveste anche una funzione di consulenza, vale a dire che, conformemente all’obiettivo della legge, essa assiste gli organi ufficiali e le imprese nelle questioni relative alla LCart (capoverso 2). Tali compiti di consulenza rivestono un’importanza preventiva da non sottovalutare. Infatti, è probabile che già in uno stadio precoce l’Autorità della concorrenza possa trasmettere alle parti coinvolte in una limitazione della concorrenza o alle parti lese da una tale limitazione, informazioni rilevanti sulla sua valutazione secondo il diritto dei cartelli.

Figura inoltre tra i compiti dell’Autorità della concorrenza la promozione della concorrenza presso le autorità e l’opinione pubblica. Questa competenza (il cosiddetto ruolo di advocacy) le è conferita in primo luogo dall’articolo 45, che la abilita, nell’interesse della concorrenza, a emanare raccomandazioni all’attenzione delle autorità e a esprimersi nell’ambito di procedure di consultazione.

Articolo 19 Indipendenza

L’Autorità della concorrenza dev’essere un’entità indipendente dal Ministero pubblico della Confederazione. Essa è accorpata al DFE soltanto in termini amministrativi e, nelle sue decisioni, non sottostà alle istruzioni del Consiglio federale o di altre autorità amministrative.

Articolo 20 Vigilanza

L’Autorità della concorrenza è soggetta alla vigilanza amministrativa del potere esecutivo (capoverso 1). Per vigilanza amministrativa s’intende la vigilanza sull’organizzazione e sulla direzione dell’Autorità della concorrenza. Questa disposizione nega esplicitamente al Consiglio federale la possibilità di vigilare sulle decisioni dell’Autorità della concorrenza, dal momento che tale possibilità comprometterebbe l’indipendenza di quest’ultima. La vigilanza da parte del potere esecutivo si concentra su questioni legate all’impiego economico delle risorse e al buon funzionamento della direzione. Questo compito piuttosto tecnico viene conferito al Dipartimento federale dell’economia nel capoverso 1. Come specificato qui di seguito, il controllo della qualità delle decisioni spetta unicamente al potere giudiziario, ossia ai tribunali; le priorità di contenuto e l’effetto globale dell’operato dell’Autorità della concorrenza devono tuttavia essere esaminate mediante valutazioni periodiche interne ed esterne libere da influssi politici diretti (cfr. le spiegazioni inerenti al nuovo art. 59a)