Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo

L’esercizio dell’alta vigilanza da parte della Camere federali si estende all’intera attività del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale centrale e decentralizzata da lui sorvegliata (capoverso 2). Il destinatario dell’alta vigilanza è il Consiglio federale. In virtù dell’alta vigilanza non possono essere revocate o modificate decisioni né impartite direttive. In presenza di carenze a livello di gestione aziendale e di bilancio, possono essere emesse raccomandazioni sul futuro operato. Nell’esercizio dell’alta vigilanza, le commissioni di sorveglianza godono di ampi diritti d’informazione e di consultazione degli atti. Di conseguenza, esse hanno la facoltà di entrare in contatto diretto con l’Autorità della concorrenza e di esigere da quest’ultima informazioni e documenti rilevanti.

Nell’ambito dell’alta vigilanza parlamentare sugli istituti e le imprese della Confederazione si esamina se il Consiglio federale abbia tutelato gli interessi del proprietario. Questa forma d’esame è applicabile solamente per analogia all’Autorità della concorrenza. Il Consiglio federale deve innanzitutto rendere conto di tutti i fatti che potrebbero compromettere il buon funzionamento di tale entità. Ciò costituisce nel contempo l’elemento centrale della sua funzione di vigilanza. Dato che l’operato dell’Autorità della concorrenza e, in particolare, le sue proposte e decisioni sono soggette a un controllo giudiziario, l’attività di controllo del Consiglio federale deve limitarsi a verificare se l’Autorità della concorrenza funziona regolarmente e se amministra in modo corretto i fondi di cui dispone. Per quanto concerne l’impiego efficiente di tali fondi, cfr. anche il commento all’articolo 21.

Articolo 21 Direzione

L’Autorità della concorrenza dispone di una direzione, composta di almeno tre membri, ed è retta da un direttore (capoverso 1). Alla direzione compete, in particolare, il compito di disciplinare i dettagli organizzativi mediante un regolamento. Tale regolamento interno dev’essere approvato dal Consiglio federale (capoverso 2 lettera a). Rientrano, tra l’altro, nei compiti non delegabili della direzione l’emanazione di decisioni relative in particolare alle concentrazioni, nonché l’avvio di inchieste (lettere b e c). La delega di altre competenze decisionali dev’essere disciplinata nell’ambito del regolamento interno. Dato che si è rinunciato a un Consiglio di amministrazione e poiché, al tempo stesso, l'Autorità della concorrenza non è vincolata a direttive, è importante che una maggioranza di persone, elette dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 24, preparino il terreno su cui innestare le attività dell’Autorità della concorrenza.

La definizione delle priorità può essere influenzata dal Dipartimento in misura soltanto marginale. Per evitare qualsiasi influsso politico in tal senso, il DFE può esigere, come sinora, soltanto l’avvio di un’inchiesta, ma non può influenzarne l’andamento né interromperla, neppure indirettamente. La chiusura delle inchieste aperte compete unicamente al Tribunale federale della concorrenza. Per contro, il Tribunale della concorrenza giudicante non ha il diritto di esigere l'avvio di un'inchiesta, dato che l’Autorità della concorrenza inquirente dev’essere indipendente da esso.

Secondo il capoverso 2 lettera d, la direzione decide sulla liceità delle concentrazioni di imprese. Alla luce della particolare urgenza dei casi, il Tribunale federale della concorrenza riveste unicamente la funzione di istanza di ricorso.