Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo

Progetto in consultazione LCart

Secondo il capoverso 2 lettera e, la direzione esercita pure una funzione di controllo. A tal fine istituisce meccanismi di controllo interni che le consentono di vigilare sul rispetto del regolamento interno, individuare eventuali irregolarità e disporne l’eliminazione. L’ufficio di revisione dell’Autorità della concorrenza è il Controllo federale delle finanze (CDF), che è indipendente e vincolato solamente agli obblighi costituzionali e di legge.

Secondo il capoverso 2 lettera f, la direzione redige il rapporto annuale e, prima della pubblicazione, lo sottopone per approvazione al Consiglio federale. Quest’ultimo potrebbe rifiutarne l’approvazione qualora non fosse d’accordo con i suoi tratti essenziali. Il rapporto annuale contiene, da un lato, indicazioni sulla prassi dell’anno d’esercizio trascorso, le quali gli conferiscono il carattere di un rendiconto di gestione. D’altro lato, esso è composto da indicazioni statistiche e dal conto annuale. L’approvazione del rapporto annuale da parte del Consiglio federale, analogamente al Consiglio di amministrazione della FINMA, non comporta una deresponsabilizzazione della direzione per i fatti in esso pubblicati.

Articolo 24 Personale dell’Autorità della concorrenza

Secondo la disposizione dell’articolo 24 capoverso 1, il Consiglio federale nomina il direttore o la direttrice, il suo sostituto o la sua sostituta e almeno un alto membro a completamento della direzione. La loro funzione all’interno dell’autorità è paragonabile a quella dell’Incaricato della protezione dei dati o del ruolo previsto della direzione dell’Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici in seno alle rispettive organizzazioni. In quanto alla funzione di valutare le concentrazioni di imprese, l'Autorità della concorrenza può essere paragonata ad altre commissioni decisionali quali la ComCom. Contrariamente a queste ultime, l'Autorità della concorrenza dispone tuttavia del proprio personale e non dipende perciò da prestazioni dell'Amministrazione ministeriale.

La direzione dell’Autorità della concorrenza viene nominata per un mandato di quattro anni, il che favorisce la sua indipendenza. Il personale rimanente dell’Autorità della concorrenza viene reclutato dalla direzione. Il disciplinamento del rapporto di servizio continua ad essere retto dalla legislazione sul personale della Confederazione (capoverso 2).

Articolo 25 Segreto d’ufficio e d’affari

L’articolo 25 sancisce, come sinora, l’obbligo per l’Autorità della concorrenza di serbare il segreto d’ufficio e di non svelare segreti d’affari nelle sue pubblicazioni. La regolamentazione esplicita del segreto d’ufficio è necessaria in considerazione della particolare funzione dell’Autorità della concorrenza, che opera spesso con dati aziendali particolarmente sensibili.

Per motivi di sistematica della legge, il segreto d'ufficio e d'affari relativo al Tribunale federale della concorrenza è disciplinato separatamente all'articolo 25g.

2.5.2 Tribunale federale della concorrenza (sezione 2)

Articolo 25a Principio