Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
Il capoverso 1 definisce il Tribunale federale della concorrenza quale tribunale di prima istanza della Confederazione, istituendo in tal modo un tribunale speciale per le controversie in materia di concorrenza. Al Tribunale federale della concorrenza compete in via esclusiva la valutazione delle limitazioni illecite della concorrenza, l’adozione di misure nell’ottica della loro eliminazione (o, eventualmente, l’approvazione di conciliazioni) nonché, in casi sanzionabili, l’inflizione di sanzioni o pene. Esso sostituisce la Comco, sinora competente. Sono fatte salve le procedure civili.
Il capoverso 2 definisce la seconda funzione principale del Tribunale federale della concorrenza. Infatti, esso non funge unicamente da prima istanza per le questioni di limitazione della concorrenza, ma anche, in via di principio, quale prima istanza di ricorso nei casi in cui l’Autorità della concorrenza stessa emana decisioni (l’eccezione concernente i provvedimenti coercitivi è disciplinata all’articolo 44 capoverso 1). Oltre alle decisioni di ordine procedurale dell’Autorità della concorrenza (concernenti ad esempio l’obbligo di fornire informazioni), ora menzionate all’articolo 20 capoverso 1, ciò concerne soprattutto l’esame delle concentrazioni di imprese giudicate dall’Autorità della concorrenza in prima istanza.
Il capoverso 3 integra il Tribunale federale della concorrenza nella struttura complessiva e sancisce che esso decide in quanto autorità di grado inferiore al Tribunale federale. Con la via di ricorso diretta fino al Tribunale federale si intende contribuire ad accelerare il più possibile le procedure fino alla decisione in ultima istanza.
Il capoverso 4 sancisce che le disposizioni della legge federale del 22 marzo 2009 sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) si applicano per analogia al Tribunale federale della concorrenza, salvo disposizione contraria della legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza. Non possono essere applicati per analogia in particolare gli articoli 1, 8, 9, 10, 21, 26 e 4 LTFB, motivo per cui vengono sostituiti dai presenti articoli da 25a fino a 25h.
In deroga alla LTFB, per le procedure dinanzi al Tribunale federale della concorrenza trovano applicazione, in via di principio, le disposizioni della PA integrate con le necessarie garanzie procedurali.
Articolo 25b Competenze
La lettera a della disposizione stabilisce che il Tribunale federale della concorrenza è competente unicamente per le decisioni secondo la legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza che non siano espressamente riservate a un’altra autorità. Ciò significa che al Tribunale federale della concorrenza compete la valutazione delle limitazioni illecite della concorrenza, l’adozione di misure nell’ottica della loro eliminazione (o, eventualmente, l’approvazione di conciliazioni) nonché, in casi sanzionabili, la loro ponderazione. In assenza di una limitazione illecita della concorrenza o se una tale limitazione non può essere comprovata, il Tribunale federale della concorrenza delibera in merito alla sospensione dell’inchiesta.
Secondo la lettera b, il Tribunale federale della concorrenza è ora competente anche per la disposizione di misure cautelari – già oggi adottabili – in particolare nell’ambito procedura amministrativa.