Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine
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consultare l’Autorità della concorrenza per determinate questioni), nelle procedure concernenti gli abusi di prezzo e le vendite sottoprezzo rivolte contro determinati concorrenti.
È stata esaminata l’opportunità di istituzionalizzare per legge la collaborazione con gli organi di regolamentazione settoriali (in particolare la Comcom, l’Elcom, e il Regolatore postale) analogamente a quanto è stato fatto con la Sorveglianza dei prezzi. Tuttavia, una regolamentazione settoriale troppo rigida potrebbe compromettere indirettamente la forza d’impatto della LCart, in quanto l’Autorità della concorrenza non dovrebbe più valutare unicamente le questioni di concorrenza, ma anche altre questioni di carattere regolativo. In virtù degli articoli 8 e 11, il Consiglio federale ha già oggi la facoltà di rilasciare autorizzazioni eccezionali qualora risulti necessario nell’interesse pubblico. Manca dunque un meccanismo di coordinamento soltanto per la collaborazione tra l’Autorità della concorrenza e gli organi di regolamentazione settoriali indipendenti e non vincolati a direttive del Consiglio federale. Qualora vi siano delle interdipendenze con l’operato dell’Autorità della concorrenza, per tali organi deve essere trovata un’altra forma istituzionalizzata di collaborazione, che dovrà essere discussa con le istanze interessate nell’ambito della consultazione.
Capoverso 2: in futuro, il diritto di audizione delle parti nelle procedure dell’Autorità della concorrenza si evince, in particolare, direttamente dall’articolo 29 segg. PA. Una regolamentazione particolare dell’audizione dinanzi all’Autorità della concorrenza e il Tribunale federale della concorrenza non è necessaria. In particolare, un parere rivolto all'Autorità della concorrenza in merito al suo progetto di proposta ritarderebbe la procedura. In futuro, le parti beneficeranno di un accesso diretto all’organo decisionale (il Tribunale federale della concorrenza), nell’ambito di una procedura giuridica corretta, a partire dal momento in cui l'Autorità della concorrenza presenta la sua proposta.
Come fa attualmente la Commissione della concorrenza, il Tribunale federale della concorrenza potrà svolgere consultazioni; se ritiene opportune ulteriori misure d’indagine, può adottarle autonomamente in virtù della divisione tra stadio inquisitivo e stadio decisionale. Solamente in casi eccezionali può essere effettuato un rinvio del caso all’Autorità della concorrenza per ulteriori approfondimenti. Una citazione separata di queste competenze non è più necessaria.
2.6.2 Concentrazioni di imprese (sezione 2)
Articolo 32 Avvio della procedura di esame
La diversità tra le regole procedurali svizzere e quelle europee pone sia le imprese sia le autorità in materia di concorrenza di fronte a problemi di coordinamento che generano costi amministrativi. Nell’UE, oltre a essere più lunghi, i termini sono persino prorogabili (p. es. per l’esame degli oneri e delle condizioni o su richiesta delle imprese). Di regola, le imprese cercano di evitare che le autorità svizzere in materia di concorrenza decidano prima di quelle dell’UE. La modifiche proposte mantengono invariato il termine principale, ma introducono la possibilità di compensare mediante proroghe la differenza dei termini tra la svizzera e l’UE,