Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo
2.6.3 Altre disposizioni procedurali (sezione 3)
Articolo 39: Principio
La riformulazione non comporta alcuna modifica legislativa. Sullo sfondo della chiara suddivisione proposta tra autorità inquirente (ora Autorità della concorrenza) e istanza decisionale (ora Tribunale federale della concorrenza) e alla luce del fatto che la proposta dell’Autorità della concorrenza (art. 30 cpv. 1) con cui si conclude la fase d’inchiesta non rappresenta una decisione ai sensi della PA, la riformulazione comporta unicamente un chiarimento della situazione giuridica: come sinora, l'intera procedura – dall’avvio dell’inchiesta alla decisione di prima istanza – si orienta al medesimo diritto procedurale, ossia alla PA. In particolare, anche in futuro il diritto all’esame degli atti sussisterà già durante l’inchiesta dell’Autorità della concorrenza (cfr. articolo 27 PA).
Per contro, mediante l’inchiesta preliminare ai sensi dell’articolo 26 LCart – quale procedura (preliminare) ampiamente «informale» – l’Autorità della concorrenza mira unicamente a valutare e soppesare in modo possibilmente rapido e informale eventuali limitazioni della concorrenza in vista di un’inchiesta ufficiale. Secondo la giurisprudenza, la PA non è direttamente applicabile all’inchiesta preliminare, motivo per cui quest’ultima non è inclusa nel rinvio dell’articolo 39.
Articolo 41a Collaborazione con le autorità estere della concorrenza
Il nuovo articolo 41a prevede una regolamentazione che consente allAutorità svizzera della concorrenza di collaborare con le autorità estere omologhe allo scopo di applicare le disposizioni del diritto dei cartelli, vale a dire di trasmettere loro informazioni e di coordinare con loro gli atti istruttori. Lo scambio di informazioni comprende, da un lato, la comunicazione delle circostanze effettive e giuridiche compresi i dati confidenziali, tra cui figurano in particolare i segreti aziendali e d’affari, nonché la trasmissione dei documenti e dei dati corrispondenti. D'altro lato, lo scambio d’informazioni è previsto anche nel caso inverso, in cui l’autorità svizzera in materia di concorrenza richieda tali informazioni alle autorità estere, le riceva e le utilizzi come mezzi di prova. All’articolo 41b sono specificate le particolari condizioni per la comunicazione di informazioni.
Articolo 41b Rilascio di informazioni ad autorità estere in materia di
concorrenza
Il capoverso 1 elenca le premesse per la comunicazione di informazioni confidenziali, in particolare di segreti d’affari, ad autorità estere della concorrenza. Secondo il criterio della doppia illiceità, una collaborazione ai sensi della disposizione è possibile unicamente se le pratiche sotto esame nello Stato che riceve le informazioni sono illecite anche secondo il diritto svizzero. Inoltre, l’autorità estera deve dimostrare di essere vincolata al segreto d’ufficio o di sottostare a un obbligo di segretezza analogo (lett. b punto 1). La comunicazione di informazioni presuppone pure la garanzia del principio di specialità, secondo cui le informazioni possono essere utilizzate unicamente allo scopo di applicare le disposizioni del diritto in materia di cartelli e come mezzo di prova in relazione all'oggetto dell'inchiesta per il quale è stata presentata la richiesta (lett. b punto 2). L’autorità estera deve anche assicurare di tutelare i diritti procedurali e di parte in una maniera