Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine

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Capoverso 1: la lettera a si ispira al principio della divisione dei poteri (cfr. articolo 144 capoverso 1 Cost.).

La lettera b si orienta all’articolo 6 capoverso 2 LTF e all’articolo 6 capoverso 2 LTAF. La disposizione vieta, sotto forma di una clausola generale, l’esercizio di attività che potrebbero pregiudicare l’adempimento dei doveri d’ufficio, l’indipendenza o la dignità del Tribunale federale della concorrenza. Questo divieto sarà rilevante soprattutto – ma non soltanto – per i giudici attivi a tempo parziale e per quelli non di carriera.

La lettera c riprende, per il Tribunale federale della concorrenza, il disciplinamento dell’articolo 6 capoverso 3 LTF e dell’articolo 6 capoverso 3 LTAF, ma in forma leggermente più liberale, in quanto non vieta a livello generale l'accettazione di titoli o decorazioni. La disposizione non esclude dalla cerchia dei potenziali membri del tribunale gli esperti di cittadinanza svizzera che rivestono una carica ufficiale in seno a un’organizzazione internazionale di cui la Svizzera è firmataria.

La lettera d intende garantire che singole comunità d’interessi non esercitino un influsso sul tribunale, il quale deve rimanere vincolato unicamente agli obblighi di legge. Benché nell’attuale Comco i rappresentanti delle organizzazioni d’interessi non abbiano dovuto ricusarsi più spesso degli altri membri della Commissione, essi non devono poter far parte del Tribunale della concorrenza. Un dipendente è soggetto a determinati obblighi di fedeltà. Perciò, i rappresentanti delle associazioni saranno sempre esposti alla critica di rappresentare in tribunale le posizioni politiche generali del loro datore di lavoro. L’affiliazione ad associazioni non viene esclusa se è intesa piuttosto come volontariato, a condizione che l’associazione in questione non persegua l’obiettivo di tutelare gli interessi economici dei suoi membri, ruolo che un’associazione tipicamente esercita.

A complemento della clausola generale, la lettera e disciplina un'importante incompatibilità: la rappresentanza in giudizio di terzi a titolo professionale non è conciliabile con la carica di giudice ordinario. L’inserimento nella legge del motivo di incompatibilità costituito dalla rappresentanza in giudizio di terzi a titolo professionale è opportuna, dato che i giudici ordinari possono essere impiegati anche a tempo parziale. La conseguente possibilità di assumere altre cariche aumenta il rischio di una commistione problematica tra un'eventuale attività di avvocato e quella di giudice. Il divieto di esercitare la carica di avvocato oltre a quella di giudice ordinario si trova anche in varie leggi cantonali sull’organizzazione dei tribunali. Esso garantisce il diritto costituzionale dei cittadini di essere giudicati, nelle cause giudiziarie, da un tribunale indipendente e imparziale (articolo 30 capoverso 1 Cost.). Per i giudici non di carriera, per contro, è ipotizzabile l’esercizio in parallelo della funzione di avvocato, ma – per ragioni di indipendenza – non nell'ambito del diritto in materia di concorrenza né in campi affini (cfr. art 25f cpv.4).

La lettera f è rilevante solamente in relazione ai giudici ordinari. I severi criteri che i giudici ordinari devono soddisfare impediscono che un'affinità eccessiva con l'economia metta in discussione l’indipendenza del Tribunale federale della concorrenza. Alla luce del loro onere lavorativo ridotto, i giudici non di carriera devono comunque poter disporre di possibilità occupazionali adeguate e anche