Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine

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sufficientemente redditizie. Ma anche da essi ci si aspetta un elevato grado di indipendenza: è ipotizzabile che lavorino in un’impresa o che gestiscano persino una piccola ditta, tuttavia, rimane preclusa l’elezione di membri di un consiglio di amministrazione o manager di grandi imprese o di collaboratori di imprese con interessi diretti nell’ambito della legislazione sui cartelli.

Il capoverso 2 subordina l’esercizio di qualsiasi attività lucrativa all’obbligo di notifica. Tale obbligo assolve una funzione di trasparenza, in quanto garantisce la dichiarazione di qualsiasi attività lucrativa. Il capoverso in questione si ispira all’articolo 7 LTAF. I giudici ordinari impiegati a tempo parziale necessitano di un’autorizzazione per l’esercizio di attività lucrative al di fuori del Tribunale federale della concorrenza. La valutazione di tali casi compete alla direzione del Tribunale. Il membro del tribunale che presenta una richiesta di autorizzazione deve ricusarsi. I giudici non di carriera, per contro, non necessitano di alcuna autorizzazione da parte del Tribunale federale della concorrenza per l’esercizio della loro attività principale. Le decisioni a discrezione della direzione potrebbero pregiudicarne oltremodo le possibilità occupazionali. Essendo reclutati da un pool di esperti, nel singolo caso possono essere evitate eventuali incompatibilità in sede di composizione del collegio giudicante.

Articolo 25f Collegio giudicante

Il capoverso 1 disciplina la composizione della direzione del Tribunale, costituita da due giuridici ordinari e da un giudice non di carriera. La direzione nomina il collegio giudicante nei singoli casi.

Il Tribunale federale della concorrenza emana le sue decisioni nella composizione di cinque giudici (capoverso 2). Depongono a favore della composizione a cinque soprattutto l’equilibrio tra una giurisprudenza efficiente da un lato e l’emanazione di decisioni basata su un ampio consenso dall’altro. Inoltre, un collegio a cinque rientra anche nell’interesse dell'evoluzione del diritto e dell’omogeneità della giurisprudenza. Tale collegio è composto di almeno due giudici ordinari (capoverso 3). Gli altri tre membri del collegio giudicante possono essere giudici ordinari o non di carriera. Questa composizione garantisce una giurisprudenza giuridicamente competente e specialistica in materia di concorrenza.

Viene fatta salva la competenza del giudice unico ai sensi dell’articolo 23 LTFB. Oltre a ciò, la facoltà di disporre misure cautelari viene conferita – per ragioni di praticabilità e impellenza – al presidente del Tribunale federale della concorrenza in qualità di giudice unico (capoverso 3).

Al presidente non compete forzatamente la direzione della procedura, motivo per cui il relativo onere può essere ritenuto sostenibile (cfr. articolo 35 LTFB). Dato che il Tribunale federale della concorrenza è composto, idealmente, di quattro giudici ordinari, il suo operato non dovrebbe risultare compromesso da assenze per malattia o per ferie (cfr. articolo 25c).

La direzione deve garantire caso per caso che non facciano parte del collegio giudicante membri che abbiano propri interessi economici nel settore in questione (capoverso 5).

Articolo 25g Segreto d’ufficio e d’affari