Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine
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della concorrenza. Tuttavia, l’Autorità della concorrenza è del tutto libera sia nella conduzione dell’inchiesta che nel trarre le relative conclusioni. Se il DFE farà raramente ricorso a questa possibilità, la disposizione in questione non dovrebbe creare alcun problema in termini di indipendenza.
Capoverso 2: nella legge viene sancito esplicitamente il principio secondo cui l’Autorità della concorrenza (ossia l’ex-Segreteria) non si limita ad aprire le inchieste, ma le conduce anche in modo autonomo e indipendente.
Articolo 29 Conciliazione
Capoverso 1: come sinora, le imprese coinvolte nella procedura possono convenire con l’Autorità della concorrenza una conciliazione sulle modalità di soppressione della limitazione della concorrenza. Tuttavia, in virtù di una tale convenzione non viene meno la sanzionabilità della pratica illecita esercitata in passato. Essa disciplina esclusivamente il comportamento futuro delle imprese coinvolte. Tuttavia, non sono possibili intese vincolanti tra imprese e autorità della concorrenza sulle sanzioni da infliggere, in quanto la decisione sulle sanzioni compete in ultima istanza al Tribunale federale della concorrenza. L’Autorità della concorrenza, per contro, può comunicare alle parti quale sanzione intende richiedere al Tribunale federale della concorrenza. Se l’Autorità della concorrenza e le parti sono concordi sulla soppressione della limitazione della concorrenza, l’Autorità della concorrenza può rinunciare, per ragioni di economia procedurale, a ulteriori approfondimenti e trasferire il caso al Tribunale federale della concorrenza con una proposta.
Capoverso 2: la conciliazione convenuta tra l’Autorità della concorrenza e le parti è sempre vincolata all’approvazione da parte del Tribunale federale della concorrenza. Quest’ultimo può approvare o rifiutare la regolamentazione, ma non modificarla unilateralmente. In caso di rifiuto della conciliazione e/o in caso di superamento del quadro delle sanzioni preventivato dall’Autorità della concorrenza, spetta al Tribunale federale della concorrenza decidere sui provvedimenti da adottare e sulle sanzioni, eventualmente sulla base di una propria raccolta complementare di prove. Eventualmente può rinviare il caso all’Autorità della concorrenza, incaricandola di approfondire ulteriormente i fatti e di avanzare nuovamente una proposta.
Articolo 30 Proposta e decisione
Capoverso 1: viene operata una distinzione più netta di quella attuale tra lo stadio inquisitivo e quello decisionale: l’Autorità della concorrenza assume una funzione inquirente e propositiva (nell’ambito della quale possono anche essere prese decisioni guida o intermedie), mentre il Tribunale federale della concorrenza emana le decisioni ed eventuali sanzioni nell’ambito delle procedure d’inchiesta relative a limitazioni della concorrenza.
Capoverso 1bis: a seguito della riorganizzazione istituzionale e del venir meno della Commissione della concorrenza, il Sorvegliante dei prezzi non può più partecipare alle sue sedute con voto consultivo (art. 5 cpv. 2 LSPr). Una sua presenza nel nuovo Tribunale federale della concorrenza è esclusa, vista la sua insufficiente indipendenza dal DFE. Tuttavia, la collaborazione tra l’Autorità della concorrenza e la Sorveglianza dei prezzi continua a essere garantita in virtù dell’articolo 5 capoversi 2, 3 e 4 LSPr. Inoltre, l’Autorità della concorrenza deve consultare il Sorvegliante dei prezzi, in analogia all’articolo 5 capoverso 4 LSPr (obbligo di