Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine
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Questo articolo contiene, in tre capoversi, prescrizioni rivolte al Tribunale federale della concorrenza per il mantenimento del segreto d'ufficio e d'affari. La regolamentazione corrisponde ampiamente alle prescrizioni attualmente applicabili alla Commissione della concorrenza e alla sua Segreteria e, d’ora innanzi, all’Autorità della concorrenza. Unicamente l’articolo 25 capoverso 3, che consente all’Autorità della concorrenza di trasmettere determinate informazioni al Sorvegliante dei prezzi, non si riflette nelle prescrizioni concernenti il Tribunale federale della concorrenza. Inoltre, contrariamente all’Autorità della concorrenza (cfr. articolo 25 capoverso 4), è a discrezione del Tribunale federale della concorrenza decidere se e in che modo tutelare i segreti d’ufficio ad esempio nell’ambito della pubblicazione di una sentenza. Questa decisione, che nel singolo caso deve essere il risultato di una ponderazione degli interessi, deve restare di sua competenza.
Articolo 25h Finanziamento
Il finanziamento del Tribunale federale della concorrenza avviene, in primo luogo, mediante tasse di giustizia (cfr. 59c LCart e art. 31 e 33 LTFB). Tuttavia, il Tribunale federale della concorrenza sarà finanziato anche con i fondi generali stanziati dalla Confederazione, analogamente al Tribunale federale o al Tribunale amministrativo federale. Nella costituzione di tali fondi rientrano anche le pene pecuniarie.
2.6 Disposizioni procedurali (capitolo 5)
2.6.1 Limitazioni illecite della concorrenza (sezione 1)
Articolo 27 Avvio di un’inchiesta
Titolo: in analogia con l’articolo 26, l’articolo 27 non concerne solamente l’aspetto dell’avvio, ma riguarda la procedura d'inchiesta in generale, motivo per cui il titolo dell’articolo è stato adeguato.
Capoverso 1: al posto dell’attuale Segreteria, sarà ora la sola Autorità della concorrenza a occuparsi in modo autonomo dell’avvio e della conduzione delle inchieste.
In via di principio, l’Autorità della concorrenza è tenuta, in base al principio di officialità, ad aprire un’inchiesta d’ufficio ogniqualvolta esistano indizi di una limitazione illecita della concorrenza. Dato che, a causa della limitatezza delle sue risorse, non può esaminare tutte le limitazioni della concorrenza ipotizzabili (anche esigue), quest'obbligo viene de facto relativizzato per ragioni di opportunità. Deve essere effettuata una definizione delle priorità, vale a dire che vanno esaminati innanzitutto i cartelli e le altre limitazioni della concorrenza con effetti nocivi in termini economici e sociali, in particolare quelli direttamente sanzionabili. Ma anche all’evoluzione del diritto mediante decisioni guida deve essere accordata la necessaria importanza. Il rapporto annuale rende trasparente la ripartizione delle priorità. Tale ripartizione è oggetto di una valutazione periodica (cfr. articolo 59a).
Come sinora, il DFE deve poter richiedere un’inchiesta, ad esempio se viene a conoscenza di informazioni che facciano supporre una possibile limitazione illecita