Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine

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Progetto in consultazione LCart

sgradita sia dalle imprese che dalle autorità. Affinché l’Autorità della concorrenza non possa prorogare il termine di propria iniziativa, il consenso delle imprese notificanti costituisce la premessa per una tale proroga (per ragioni di economia procedurale, sono le imprese notificanti a dover dare il loro assenso). I «motivi importanti» per una proroga di cui all’articolo in questione (in particolare l’esame di condizioni e oneri e il coordinamento con le procedure di concentrazione all’interno dell’UE) devono essere definiti, successivamente a questa revisione parziale, nell’ordinanza concernente il controllo delle concentrazioni di imprese.

La durata massima della proroga si calcola nel modo seguente: nell’UE il termine per un esame preliminare è di 25 giorni lavorativi, il che corrisponde a circa cinque settimane o 35 giorni (temine più lungo di 4-7 giorni ossia di quasi una settimana rispetto a quello svizzero). Nell’UE il termine può essere prorogato di 10 giorni lavorativi, il che corrisponde a circa due settimane o 14 giorni. Di conseguenza, la possibilità di proroga in Svizzera deve essere di al massimo tre settimane, ossia di 21 giorni.

Articolo 33 Procedura di esame

Capoverso 2: l’aggiunta «su richiesta delle imprese partecipanti» garantisce, in analogia all’articolo 32 capoverso 2 della LCart vigente, che l’iniziativa per un’esecuzione anticipata (precedente la decisione dell’Autorità della concorrenza) parta dalle imprese. Ciò corrisponde alla prassi attuale.

Capoversi 3 e 4: per un esame approfondito delle concentrazioni di imprese sussiste la possibilità di una proroga del termine, analogamente all’articolo 32 e per le stesse ragioni. I singoli motivi per una proroga (esame di condizioni e oneri su richiesta delle imprese notificanti e coordinamento con le procedure di concentrazione dell’UE) devono essere definiti in seguito a questa revisione parziale nell’ordinanza concernente il controllo delle concentrazioni di imprese. La durata massima della proroga si calcola nel modo seguente: nell’UE il termine per un esame approfondito è di 90 giorni lavorativi, il che corrisponde a circa 18 settimane o 126 giorni (temine più lungo di 3-6 giorni rispetto a quello svizzero). Nell’UE, il termine può essere prorogato di 35 giorni lavorativi, il che corrisponde a circa sette settimane o 49 giorni. Inoltre, i giorni festivi dell’UE in cui il termine quadro non decorre devono essere parzialmente compensati. Di conseguenza, in Svizzera la possibilità di proroga del termine dovrà essere di poco più di otto settimane, ossia di due mesi.

Capoverso 5: le concentrazioni di imprese devono rispettare scadenze pressanti. Le imprese esposte alla concorrenza necessitano di decisioni chiare e tempestive. Per questo motivo, l’esame delle concentrazioni di imprese da parte dell’Autorità della concorrenza deve avvenire entro determinate scadenze. Se le imprese contestano la decisione dell’Autorità della concorrenza (nel caso di un divieto o di un’autorizzazione vincolata a oneri e condizioni), esse devono poter contare su una rapida verifica legale. Una procedura di ricorso troppo lunga può indurre le imprese a desistere dal proposito di presentare ricorso. Per la valutazione di un ricorso da parte del Tribunale federale della concorrenza è perciò prevista l’introduzione di un termine quadro di tre mesi, che inizia a decorrere dall’inoltro del ricorso.